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Aspetti di tutela legale

La SLA comporta inevitabilmente menomazioni di natura fisica che rendono inizialmente soltanto difficoltoso per il malato svolgere le normali attività quotidiane e le operazioni di carattere economico, tributario, finanziario, commerciale, giuridico indispensabili per la cura dei propri affari o per l’assolvimento dei propri doveri, ma in tempi successivi fatalmente comportano l’impossibilità, per mancanza di autonomia fisica, di compiere qualsivoglia attività.

È, quindi, utile, e in alcuni casi necessario, che il malato si avvalga di un strumento civilistico di protezione che, con l’intervento di un’altra persona, lo metta in grado di compiere tutto ciò che non può più effettuare personalmente.

Nei primi stadi della malattia, quando le facoltà fisiche sono deteriorate ma non del tutto compromesse, il malato può attribuire ad altro soggetto il potere di agire in suo nome e per suo conto mediante una procura.

In cosa consiste la PROCURA (Articoli 1387-1399 codice civile)

La procura, che deve essere rilasciata per iscritto, può concernere uno o più affari, che vanno specificamente indicati, e può essere anche generale, nel qual caso al procuratore viene attribuito il potere di compiere tutti gli atti, anche di straordinaria amministrazione se dettagliatamente precisati, utili o necessari nell’interesse del malato.

È consigliabile che la procura venga conferita ad una persona di famiglia (moglie, figlio, genitore o altro parente) o ad altra persona di fiducia e con la forma dell’atto pubblico, preferibilmente notarile.

La procura può essere data ad una o a più persone; nel secondo caso è necessario specificare se i procuratori devono operare congiuntamente o hanno la facoltà di agire disgiuntamente. Essa è sempre revocabile dal malato. I limiti di questo strumento di protezione sono ovvi. Il rilascio di una procura è utile per riscuotere pensioni, effettuare pagamenti, concludere contratti, vendere beni, amministrare un patrimonio, gestire una impresa, ecc., ma non costituisce un rimedio idoneo a provvedere alle esigenze quotidiane, specialmente assistenziali, del malato.

L’amministrazione di sostegno (Articoli 404-413 codice civile)

Questo nuovo istituto risponde alle esigenza di tutelare gli interessi delle persone che si trovano nella incapacità, anche parziale o temporanea, di provvedere personalmente a compiere le attività quotidiane e a curare i propri affari, senza limitarne o annullarne la capacità giuridica di agire. Ed è significativo che la sua finalità primaria è la cura delle condizioni di vita personale e sociale e degli interessi della persona priva in tutto o in parte di autonomia, destinataria della tutela.

L’utilità dell’amministrazione di sostegno può essere valutata tenendo conto delle caratteristiche dell’istituto:

A) La nomina di un amministratore di sostegno può essere chiesta dallo stesso interessato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dai suoceri, dal tutore o curatore, dal pubblico ministero, dai responsabili dei servizi sanitari e sociali, senza che sia necessaria l’assistenza di un avvocato.

B) La domanda, da inviare al giudice tutelare del tribunale civile nel cui territorio risiede il malato, deve contenere l’indicazione delle attività materiali, economiche, giuridiche che non possono essere svolte dal beneficiario nonché la designazione della persona da nominare amministratore; se manca l’indicazione dell’amministratore, la scelta viene fatta dal giudice tutelare. La nomina può esser chiesta anche per il compimento di una sola attività.

C) L’amministrazione di sostegno è gratuita. Il giudice tutelare può riconoscere all’amministratore un rimborso delle spese e, in casi speciali, anche un equo indennizzo in considerazione delle difficoltà dell’amministrazione.

D) Il giudice tutelare sceglie l’amministratore di sostegno con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario, tenendo conto della volontà espressa da chi ha proposto la domanda, e determina la durata e le condizioni dell’incarico nonché il relativo oggetto, cioè gli atti che l’amministratore ha il potere di compiere per conto del malato e quelli che possono essere compiuti personalmente dal beneficiario con la sua presenza. Il decreto di nomina stabilisce anche i limiti di spesa, gli obblighi dell’amministratore e i rapporti che questo deve intrattenere con il giudice. In caso di necessità, a seguito di mutamento dei bisogni del beneficiario, le misure di protezione possono essere cambiate.

E) Il beneficiario conserva la capacità giuridica di agire sia per le attività relative alla vita quotidiana sia per tutto ciò che, in base al decreto del giudice tutelare, non è riservato all’amministratore di sostegno.

F) L’amministrazione è sottoposta al controllo del giudice tutelare, che può intervenire di ufficio o su richiesta di uno dei soggetti legittimati a chiedere la nomina dell’amministratore, e in ogni caso può emettere provvedimenti di urgenza.

G) L’amministratore, in caso di disaccordo con il beneficiario, deve informare il giudice tutelare che provvede a dirimere il contrasto.

H) Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di leggi o dei poteri attribuitigli da giudice tutelare possono essere annullati su richiesta dell’interessato e delle altre persone legittimate. L’amministratore risponde del danno arrecato al beneficiario.

Queste peculiarità fanno dell’amministrazione di sostegno lo strumento di tutela più adeguato alle esigenze del malato di SLA, a causa della celerità e semplicità del procedimento, della facile modificabilità dell’oggetto e delle condizioni dell’incarico conferito all’amministratore, della sua possibile utilizzazione per scopi limitati o temporanei.

I doveri dell’amministratore di sostegno

L’amministratore:

  • È tenuto a rispettare e ad assecondare la volontà della persona a lui affidata, a tenere conto e a soddisfare i suoi bisogni.
  • Deve informare il beneficiario di tutto quanto egli compie nel suo interesse.
  • Deve comunicare al giudice tutelare eventuali istanze del beneficiario ed ogni cambiamento delle condizioni di vita e di autonomia dello stesso.
  • Deve amministrare il patrimonio del beneficiario con diligenza e deve rendere il conto della gestione.
  • Deve riferire periodicamente al giudice tutelare sull’attività svolta nell’interesse del beneficiario.

I poteri dell’amministratore di sostegno

Premesso che i poteri dell’amministratore sono specificamente indicati con il decreto di nomina, all’amministratore può essere attribuito il potere di:

  • Affiancare puramente e semplicemente il beneficiario nello svolgimento delle sue attività, senza sostituirlo in tutto.
  • Sostituire il beneficiario in qualità di rappresentante in ordine ad un solo atto o ad alcuni atti di natura patrimoniale o non patrimoniale (es. firmare una domanda di divorzio, rinunziare ad una eredità, prendere decisioni in materia di separazione personale, ecc).
  • Esprimere il “consenso informato” ai trattamenti sanitari in nome e per conto del beneficiario.
  • Compiere atti specifici in giudizi civili e penali.

Per approfondimenti sull'amministratore di sostegno

Questo vademecum è frutto degli stimoli e delle riflessioni emerse durante il ciclo di incontri di sensibilizzazione, informazione e formazione promosso dalla Regione Emilia-Romagna dedicato all’approfondimento della Legge 6/2004 e realizzato nel periodo 16 dicembre 2004 – 24 febbraio 2005. È stato realizzato dalla Direzione generale sanità e politiche sociali della Regione Emilia-Romagna con la collaborazione del Comune di Bologna e dell’Istituzione “Gian Franco Minguzzi” (centro di studi e documentazione della Provincia di Bologna). È possibile scaricare il Volume cliccando qui.

Presentazione

Parte prima: La disciplina generale delle forme di rappresentanza delle persone in situazione di debolezza

  1. Introduzione alla Legge sull’Amministratore di Sostegno
  2. Le categorie generali: capacità giuridica, capacità legale di agire, capacità di intendere e di volere
  3. Le differenze fra gli istituti dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno

Parte seconda: L’Amministrazione di Sostegno: profili applicativi

  1. Il Beneficiario dell’amministrazione di sostegno
  2. L’amministratore di sostegno
  3. Il procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno
  4. Appendice Normativa
  5. Breve Glossario dell’amministrazione di sostegno

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