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Come ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'attestazione di handicap grave

Le persone con disabilità (qualunque sia la loro età), possono ottenere dei benefici a condizione che abbiano ottenuto il riconoscimento dell’invalidità civile e della situazione di handicap.

Ottenere queste due certificazioni è la prima cosa da fare quando in famiglia è presente una persona che presenta una situazione di disabilità permanente.

Al momento della prenotazione delle visite è importante ricordare che le certificazioni di invalidità e di handicap, possono essere rilasciate dall’Azienda USL contemporaneamente attraverso un’unica visita.

 

Riconoscimento dell'invalidità civile (legge 118/71 e successive modifiche e integrazioni)

Per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile la persona disabile (o il suo rappresentante legale,) deve presentare domanda presso l’Ufficio invalidi dell’Azienda USL di residenza, su moduli appositi, a cui si deve unire un certificato medico (medico di famiglia, specialista, medico dell’ospedale in caso di ricovero).

Il riconoscimento dell’invalidità civile, permette di accedere ad alcune facilitazioni:

  • contributi economici di carattere assistenziale: ad esempio l’assegno di accompagnamento, l’indennità di frequenza per minori o la pensione di inabilità);
  • contributi economici di carattere assistenziale: ad esempio l’assegno di accompagnamento, l’indennità di frequenza per minori o la pensione di inabilità);
  • prestazioni sanitarie: ad esempio cicli di cura specifici o l’erogazione di presidi sanitari (ad esempio: protesi, ossigeno, pannoloni);
  • l’iscrizione nelle liste speciali per il collocamento mirato al lavoro;
  • punteggi aggiuntivi per l’assegnazione di case popolari.

Nel caso in cui l’accertamento effettuato dall’Azienda USL attesti minorazioni civili che comportano l’erogazione di pensioni, assegni e indennità, il cittadino viene informato dell’avvio di un procedimento che prevede una successiva fase di “concessione” che in Emilia-Romagna è affidata ad appositi Uffici istituiti presso i Comuni capoluogo di provincia che accertano la situazione di reddito e da una terza ed ultima fase di “erogazione” effettuata dall’INPS.

La domanda per ottenere le pensioni e gli assegni per gli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, va compilata sul modulo rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale di residenza (AUSL).

Per informazioni sui servizi delle Aziende USL è possibile chiamare il numero verde del Servizio sanitario regionale: 800 033033, tutti i giorni feriali dalle 8.30 alle 17.30, il sabato dalle 8.30 alle 13.30.

Per saperne di più consultare in Internet il portale del Servizio Sanitario regionale o quello dedicato alle politiche sociali Emilia-Romagna Sociale.

Accertamento dell'handicap - legge 104/92

Per scaricare il pdf della legge clicca qui

La domanda per l’accertamento della condizione di handicap va redatta su un apposito modulo reperibile presso l’Ufficio invalidi della propria Azienda USL, a cui si deve unire un certificato medico (medico di famiglia, specialista, medico dell’ospedale in caso di ricovero). La persona disabile anche in questo caso viene visitata dall’apposita Commissione dell’Azienda USL, composta da tre medici e integrata da un operatore sociale e da uno specialista (individuato secondo la disabilità della persona). La documentazione clinica può essere presentata al momento della visita.

Se viene accertata la condizione di handicap grave è possibile usufruire di:

  • detrazioni fiscali (in sede di dichiarazione dei redditi);
  • permessi lavorativi retribuiti (3 giorni al mese) per il disabile stesso o per il familiare che lo assiste (la domanda va presentata al datore di lavoro);
  • sostegno all’inserimento scolastico (i riferimenti sono il pediatra di fiducia, la pediatria di comunità, il Centro di neuropsichiatria e psicologia dell’età evolutiva);
  • fornitura di ausili che possano aiutare nello svolgimento delle attività quotidiane, come computer, videocitofoni, fax e altri strumenti tecnologici (legge regionale 29/97);
  • contributi per l’acquisto di veicoli adattati o per l’adattamento dell’autoveicolo per le persone con deficit motorio (la domanda va presentata all’Azienda USL di residenza);
  • esenzione dal pagamento del bollo auto (la domanda va presentata presso gli uffici provinciali ACI o presso le delegazioni ACI, che forniscono anche consulenza e assistenza nella preparazione della documentazione necessaria).

Altre certificazioni che è possibile chiedere presso la propria Azienda USL

Contrassegno per la circolazione e la sosta delle auto

Alle persone con gravi difficoltà motorie (anche temporanee) e alle persone non vedenti (articolo 381 Codice della strada) viene rilasciato, su richiesta, un certificato volto a ottenere uno speciale tagliando che consente facilitazioni per la sosta degli autoveicoli e per la circolazione nei centri urbani (ad esempio nelle zone a traffico limitato).

Per farne richiesta occorre rivolgersi al Servizio di igiene e sanità pubblica o al Servizio di medicina legale della propria Azienda USL. É anche possibile richiederlo alla Commissione medica per il riconoscimento dell’invalidità nel corso dell’accertamento. Il certificato rilasciato deve essere allegato alla domanda da presentare al Sindaco del Comune di residenza per ottenere il contrassegno da esporre sul veicolo.

Accertamento della disabilità per collocamento al lavoro - Legge 68/99

Per scaricare il pdf della legge clicca qui.

L’inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro segue criteri di valorizzazione delle abilità della persona, (la Legge 68/99 parla di “collocamento mirato”).

Sono interessate le persone con minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; gli invalidi del lavoro, con una minorazione superiore al 33% (accertata dall’Inail), le persone non vedenti, i sordomuti, gli invalidi per causa di servizio. Esse devono iscriversi nell’apposita graduatoria tenuta dalle Province (Centri per l’impiego, Sezione Disabili). L’iscrizione avviene dopo la visita di accertamento della disabilità da parte della Commissione medica integrata da un operatore sociale e da uno specialista (individuato a seconda della disabilità della persona), operante presso l’Azienda USL (vedi paragrafo sull’accertamento dell’handicap).

Revisione delle Visite: facciamo il punto

A quasi un anno dall’approvazione del Decreto 2 agosto 2007, facciamo il punto della situazione rispetto alle patologie esenti da revisione delle visite di accertamento. In questi mesi è stata segnalata una difforme applicazione delle – invero confuse – prescrizioni del provvedimento citato e in non pochi casi una vera e propria elusione dei principi espressi dal Legislatore.

La normativa

Con la Legge 9 marzo 2006, n. 80, il Parlamento ha previsto che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione, siano esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap.

Il Decreto applicativo del 2 agosto 2007 ha fissate 12 voci relative a condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell’autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria.

Per ciascuna voce viene indicata la documentazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, idonea a comprovare la patologia o la menomazione, da richiedere alle Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali o agli interessati, solo qualora non sia stata acquisita agli atti o non più reperibile.

Da un lato lo spirito della norma è chiarissimo: evitare inutili visite di revisione. Ma dall’altro le indicazioni operative per le Aziende Usl e le misure di tutela per il Cittadino sono pressoché assenti.

Di qui i numerosi dubbi di cui uno più rilevante degli altri: il Cittadino già in possesso di certificazione di invalidità che preveda una revisione ma che sia affetto da una patologia elencata nel Decreto, deve o non deve presentarsi a visita di revisione?

Nessuno in questi mesi ha fornito una risposta dirimente; le Aziende Usl hanno continuato ad effettuare visite di revisione e i Cittadini a sottoporsi a nuovi accertamenti anche se affetti da patologie stabilizzate o ingravescenti.

Indicazioni ministeriali

A fronte di una situazione sempre più confusa e di disapplicazione della normativa, il 30 maggio 2008, finalmente, è intervenuta la Direzione Generale Prevenzione Sanitaria del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali inviando una nota “urgente” a tutte le Regioni, a tutti i direttori generali delle Aziende Usl e all’INPS.

La prima indicazione riguarda le persone invalide beneficiarie di indennità di accompagnamento o di comunicazione per le quali le Commissioni delle Aziende Usl hanno previsto una successiva visita di revisione.

L’INPS invierà a ciascuna Commissione Usl l’elenco di queste persone (titolari di indennità di accompagnamento o comunicazione per le quali è prevista revisione) con la richiesta dei fascicoli sanitari.

Il Ministero sollecita le Aziende Usl a collaborare inviando la documentazione in plichi con l’annotazione “Trasmissione selettiva ai sensi del DM 2/8/07”. A questo punto le Commissioni INPS redigono un verbale per ciascun fascicolo esaminato, da cui risulti il diritto o meno per il soggetto all’esenzione da qualunque altra visita di revisione.

Ultimato l’esame, restituiranno alle ASL i fascicoli corredati del verbale. Il Ministero prevede che sia compito dell’INPS comunicare direttamente alle persone che sono state ritenute esonerate che non saranno più chiamate a visita.

Queste le istruzioni, apparentemente semplici, del Ministero. La mole di lavoro per le Commissioni Usl sarà notevole e altrettanto lo sarà quella per l’INPS. I tempi di smaltimento di questo lavoro non sono previsti o quantificati dal Ministero.

La seconda indicazione del Ministero riguarda le nuove visite. In questi casi le Commissioni Usl devono tenere in debito conto le disposizioni del decreto, avendo cura di esprimere il proprio parere sulla base della documentazione indicata, annotando nel verbale, quando ricorre il caso, il diritto all’esenzione da successive visite.

L’INPS

Dopo questa nota del Ministero, il 3 giugno 2008, con il Messaggio 12727, l’INPS impartisce le conseguenti indicazioni alle sue sedi periferiche da cui emergono altri aspetti operativi.

L’INPS ricorda l’automatica sospensione del pagamento delle provvidenze economiche per effetto dell’automatismo della procedura informatica che, alla scadenza prevista, determina l’interruzione dell’erogazione delle competenze. Questo significa, implicitamente, che se una persona non si presenta a visita di revisione entro la data prevista l’erogazione di pensioni, assegni, indennità viene sospesa.

L’INPS nel suo messaggio conferma la procedura indicata dal Ministero per le pratiche giacenti (titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione per i quali è prevista la revisione). Aggiunge però che la valutazione delle singole posizioni potrà essere effettuata non solo sulla base della documentazione sanitaria trasmessa dalle Asl ma anche su quella integrativa richiesta eventualmente agli interessati.

Al termine della procedura di accertamento medico-legale “agli atti” per l’individuazione della patologia, le Sedi INPS “avranno cura di ripristinare con ogni possibile urgenza il pagamento che fosse stato eventualmente sospeso per gli automatismi della procedura informatica”.

L’INPS prevede anche che, con analogo meccanismo, verrà estesa, a tutti i titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione per i quali non risulta disposta una visita di revisione, la verifica preventiva dei requisiti di cui alla norma in esame cioè del diritto all’esenzione dalla revisione. Questo aspetto è particolarmente importante perché consente di evitare il disagio di successivi controlli a campione.

Nei nuovi verbali di accertamento di invalidità, redatti dalle Aziende Usl e verificati dall’INPS, sarà indicato e verbalizzato il diritto all’esonero da successive visite di verifica e controllo.

In sintesi

Tentiamo di sintetizzare, ora, il nuovo percorso.

  1. L’INPS seleziona tutti i nomi dei titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione per i quali è prevista la revisione;
  2. L’INPS invia l’elenco a ciascuna Commissione Usl e richiede i fascicoli sanitari.
  3. Le Commissioni Usl spediscono i fascicoli all’INPS che li esamina e, se del caso, richiede ulteriore certificazione agli interessati.
  4. Al fascicolo sanitario, che viene restituito alla Asl, è allegata una comunicazione scrittanella quale risulti esplicitato il diritto all’esonero da ulteriori visite mediche di controllo e di revisione della permanenza dello stato invalidante.

Ma permangono anche alcuni non irrilevanti “coni d’ombra”:

  • L’INPS, diversamente dal Ministero, non precisa che spetta all’Istituto la comunicazioneanche all’interessato. A parere di chi scrive la comunicazione spetta all’Azienda Usl.
  • Né INPS né Ministero precisano cosa accade nel caso in cui non venga riconosciuto il diritto all’esonero da ulteriori visite mediche di controllo e di revisione della permanenza dello stato invalidante e siano già scaduti i tempi per la revisione precedentemente disposta e sia stata quindi sospesa la provvidenza economica.
  • Non è ben chiaro che cosa accada nel caso in cui una persona abbia cambiato residenza e Azienda Usl di riferimento. La nuova Azienda Usl, interpellata dall’INPS, difficilmente dispone dei fascicoli sanitari.

Suggerimenti ai Cittadini

Di fronte ai dubbi interpretativi che ancora permangono e ai timori per la complessità valutativa legata ai nuovi percorsi, tentiamo i fornire alcuni suggerimenti al Cittadino.

Primo caso: persona invalida titolare di indennità di accompagnamento o di comunicazione in possesso di certificazione di invalidità che preveda una revisione ma che sia affetto da una patologia elencate nel Decreto 2 agosto 2007.
Suggerimento: rivolgersi alla propria Azienda, con anticipo rispetto alla data di revisione, e chiedere formalmente se il proprio fascicolo sanitario sia già stato trasmesso all’INPS per la verifica del diritto all’esonero da ulteriori visite mediche di controllo e di revisione della permanenza dello stato invalidante. Si può citare ed allegare la nota del Ministero del 30 maggio 2008.
In caso di risposta positiva, si attende la valutazione dell’INPS. In caso di risposta negativa è preferibile chiedere di fissare la visita di revisione.

Secondo caso: l’INPS non riconosce il diritto all’esonero da ulteriori visite mediche di controllo e di revisione della permanenza dello stato invalidante, nonostante la persona, titolare di indennità di accompagnamento o di comunicazione, sia affetta da una delle patologie indicate dal Decreto
Suggerimento: sono possibili due ipotesi. La prima è un semplice ricorso al Comitato Provinciale dell’INPS, allegando documentazione sanitaria probatoria. La seconda, avviare un ricorso davanti ad un giudice con l’assistenza di un legale, anche tramite un patronato.

Terzo caso: la Commissione Usl convoca a visita, in base ad una revisione precedentemente disposta, una persona, titolare di indennità di accompagnamento o di comunicazione, nonostante sia affetta da una delle patologie indicate dal Decreto del 2007.
Suggerimento: al momento attuale è consigliabile presentarsi comunque a visita di accertamento, documentando la propria situazione sanitaria con certificazione sanitaria adeguata e chiedendo l’annotazione relativa al diritto all’esonero da ulteriori visite mediche di controllo e di revisione della permanenza dello stato invalidante. Nel caso in cui questo diritto non venga riconosciuto si può avviare un ricorso davanti ad un giudice.

Quarto caso: il Cittadino, titolare di indennità di accompagnamento o di comunicazione, in possesso di certificazione che prevede revisione, non viene convocato a visita e la provvidenza economica gli viene sospesa.
Suggerimento: rivolgersi immediatamente ad legale o a un patronato sindacale per presentare diffida o avviare un contenzioso in giudizio. 

Ulteriori controlli

Mentre si tenta di garantire attuazione (dopo oltre due anni) a ciò che è stato disposto dal Legislatore per evitare visite di accertamento superflue, proseguono le attività di verifica e controllo sulle effettive posizioni degli invalidi civili. I controlli, già previsti e condotti da anni, sono stati recentemente inaspriti dal Decreto Legge 112/2008 in via di conversione in questi giorni.

L’INPS, con l’intento di garantire uniformità applicativa sul territorio nazionale, ha diramato il 21 luglio 2008 la Circolare 77 che fornisce indicazioni operative a tutte le Sedi INPS. Gli elenchi dei nominativi degli invalidi da verificare saranno estratti a campione dalla Commissione Medica Superiore (Roma) e gli elenchi saranno trasmessi alle Commissioni provinciali di verifica.

La Circolare precisa anche che “A norma dell’art. 6 comma 3, della legge 9 maggio 2006, n. 80, i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti (inclusi quelli affetti da sindrome da talidomide), che abbiano ottenuto il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione. (…) Allo scopo di evitare che le verifiche straordinarie possano interessare anche i predetti soggetti, si ravvisa la necessità di richiedere, in via preliminare alle ASL, i fascicoli sanitari degli invalidi da sottoporre a verifica straordinaria, per un indispensabile esame preventivo della documentazione sanitaria.”

Nella sostanza, per i titolari di indennità di accompagnamento, l’INPS richiederà alle Commissioni Usl, prima di procedere a convocazione a visita, i relativi fascicoli sanitari.

Nel caso l’INPS rilevi, al momento delle visite di controllo, un’invalidità inferiore a quella precedentemente accertata, procederà alla revoca delle provvidenze economiche.

Nel caso invece rilevi un aggravamento, non ci sarà alcun adeguamento automatico delle provvidenze economiche. Sarà il Cittadino a dover richiedere alla propria Azienda Usl la visita per l’accertamento (e il verbale sarà poi verificato e, se del caso, convalidato nuovamente dall’INPS).

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