Vademecum per gli operatori: "L'amministratore di sostegno. Una nuova legge per nuove opportunità"
Presentazione
Con
l’introduzione dell’Amministratore di Sostegno (legge 9 gennaio 2004 N. 6) viene
messa a disposizione della comunità una figura che ha lo scopo di aiutare
chi convive con una disabilità psichica, fisica o entrambe in un percorso
personalizzato per aspirare alla piena realizzazione di quei diritti di
integrazione sociale che la Costituzione deve garantire ad ogni cittadino.
La legge istitutiva dell’Amministratore di Sostegno si inserisce nel panorama
giuridico italiano con due importanti elementi distintivi. Da un lato, pur se
concepita principalmente per rispondere alle difficoltà che i portatori di
disturbi psichiatrici incontrano nel processo di inserimento e integrazione
sociale, non è una legge “speciale”: si rivolge invece a tutti coloro che
presentano aspetti di vulnerabilità e sono fragili nel confronto con la società
civile a causa della loro salute. In questo modo la legge non alimenta lo stigma
ma si propone come risposta generale e normale ai problemi posti dal disagio e
dalla debolezza individuale. D’altro canto propone alla comunità laica e non
professionale, un nuovo ruolo, potenzialmente molto attivo e responsabilizzante,
di raccordo tra la sfera privata dell’ individuo e quella pubblica dei servizi e
delle istituzioni.
La legge, nella sua affermazione dei principi operativi generali, non può
tuttavia indicare il percorso organizzativo della loro effettiva applicazione da
parte dei diversi attori chiamati, a vario titolo, a determinarli nell’ambito
del sistema assistenziale esistente e a non vanificarli in una traduzione
formalistica o burocratica. E’ apparso chiaro, infatti, che la legge si
indirizza alla costruzione di una nuova dimensione, molto più articolata, di
stato e di comunità, insieme più dinamica e reattiva nei confronti delle
opportunità sociali ma anche più esigente in termini di risposte ai bisogni
individuali. Si appella quindi al sistema dei servizi per una coerente e
sinergica programmazione sociale e sanitaria regionale e locale, al Volontariato
ed alle Associazioni per una interpretazione che si intuisce tanto importante
quanto ancora da definire, e infine al Giudice Tutelare nel suo ruolo
straordinario di motore stesso di questa legge. Per assicurare una estesa e
attenta consapevolezza dei numerosi aspetti connessi a questi temi e a queste
prospettive è stato avviato un programma di studio e di discussione, con il
compito di essere un luogo informativo e di sensibilizzazione e di costituire
una premessa perché gli strumenti programmatori della nostra regione - in primo
luogo i Piani di Zona - siano occasioni per lo sviluppo delle implicazioni per
l’assistenza di cui è potenzialmente portatrice la nuova legge.
Per questo motivo i destinatari del primo corso sono stati gli operatori sociali
e sanitari che avranno il compito di garantire un raccordo tra le iniziative
locali - che dovranno essere numerose e feconde per coinvolgere progressivamente
tutte le componenti professionali e laiche interessate all’applicazione sul
campo della legge - e la contemporanea,necessaria, opera di sintesi e
riflessione generale.
Questo vademecum, elaborato a conclusione del corso con il contributo dei
partecipanti, è il primo strumento concreto di riferimento del percorso,
iniziato qualche mese fa, che le istituzioni promotrici si augurano proficuo e
duraturo.
Giovanni Neri
Responsabile Servizio Salute Mentale
e Assistenza Sanitaria nelle Carceri,
Regione Emilia-Romagna
INTRODUZIONE ALLA LEGGE SULL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
LE CATEGORIE GENERALI: CAPACITA’ GIURIDICA, CAPACITA’ LEGALE DI AGIRE, CAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE
Può essere utile, prima di affrontare le diverse forme di
rappresentanza delle persone in situazione di debolezza (e le loro distinzioni
operative), ripercorrere brevemente le categorie generali della capacità
giuridica, della capacità di agire e della capacità di intendere e di volere.
La
3.
LE DIFFERENZE TRA GLI ISTITUTI DELL’INTERDIZIONE, DELL’INABILITAZIONE E DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Va preliminarmente chiarito che l’amministrazione di sostegno è un istituto che, ai sensi della legge n. 6/2004, interviene, al pari dell’interdizione e dell’inabilitazione, sulla capacità di agire, e non sulla capacità giuridica.
Ed invero sia la figura dell’interdizione che quella dell’inabilitazione, così come l’amministrazione di sostegno, costituiscono
forme di tutela e di rappresentanza delle persone in condizione di debolezza, ovvero dei soggetti giuridicamente capaci, capaci di agire perché maggiorenni, ma incapaci di intendere e di volere e quindi per i quali sussiste l’esigenza di una misura protettiva (non sanzionatoria, come il caso dell’interdizione legale, che costituisce una pena accessoria ad una condanna) che porta a situazioni, totali o parziali, di incapacità legale.L’
amministrazione di sostegno rappresenta invece una misura volta a tutelare le persone prive dell’autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, intervenendo,per profili non solo di carattere economico, con il minor grado di limitazione della capacità di agire.L’istituto di protezione è incentrato sia sul soggetto debole, che sugli affari e la gestione degli atti quotidiani da parte di questi, prendendo le mosse da un approccio volto a considerare il soggetto debole non aprioristicamente, bensì come figura inadeguata dal punto di vista gestionale e fornendo a tal fine appositi ausili.
La disciplina applicabile si ritrova negli articoli 404 e seguenti del codice civile, così come inseriti dalla legge 6/2004, che per alcuni aspetti rinviano a loro volta ad alcuni articoli applicabili nel caso dell’interdizione; per il procedimento, si osservano anche in questo caso, le previsioni di cui agli articoli 712 e segg. del codice di procedura civile, ma in quanto applicabili e compatibili.
Legittimati a richiedere l’applicazione dell’amministrazione di sostegno sono l’infermo stesso (anche se minore, interdetto o inabilitato), il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 2° grado, il tutore, il curatore, il pubblico ministero ed i servizi sanitari e sociali pubblici e privati.
L’incapacitazione riguarda solo gli atti all’uopo individuati. Il beneficiario conserva, infatti, la piena capacità di agire per il compimento degli atti della vita quotidiana ed in generale per tutti gli atti non riservati alla competenza esclusiva o alla assistenza dell’amministrazione di sostegno.
Prima di passare all’analisi di alcuni punti specifici della legislazione sull’amministrazione di sostegno, va ricordato infine che, a differenziare questo istituto dagli strumenti dell’interdizione e dell’inabilitazione, concorrono altri elementi.
In primo luogo, la snellezza e l’informalità del procedimento: la nomina dell’amministratore avviene, infatti, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del giudice tutelare del luogo di residenza o domicilio e la decisione viene assunta in contraddittorio, tenendo conto degli interessi della persona, dei suoi bisogni, delle sue richieste.
In secondo luogo, spiccano i più ampi e maggiormente flessibili poteri del giudice, che ha la possibilità di valutare i bisogni e le misure di protezione di volta in volta adeguate. Con il decreto di nomina, il giudice tutelare individua, tra gli altri, durata ed oggetto dell’incarico, atti di competenza del beneficiario, atti in co-adozione, limiti di spesa, altre condizioni ed obblighi dell’amministratore di sostegno e le relazioni che egli è tenuto ad intrattenere con il giudice medesimo.
Il giudice tutelare può inoltre adottare provvedimenti d’urgenza e modificare il progetto di amministrazione, così come disattendere, ma solo per gravi motivi, l’indicazione sull’amministratore da parte del beneficiario. Infine, il giudice può adottare opportuni provvedimenti nel caso di comportamento negligente o dannoso da parte dell’amministratore, sino alla sua sospensione o rimozione.
DISCIPLINA GENERALE
Parte seconda
L’Amministrazione di Sostegno: profili applicativi
4.
IL BENEFICIARIO DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
- Chi sono i beneficiari dell’amministrazione di sostegno?
Ai sensi dell’art. 404 c.c. “La persona che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.
I presupposti, le condizioni che consentono l’applicazione dell’amministrazione di sostegno sono:
a)
l’infermità – che determina un’impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi, oppure- Può essere beneficiario di un’amministrazione di sostegno una persona interdetta o inabilitata?
Il nostro ordinamento giuridico contempla oggi tre differenti misure di protezione giuridica: l’amministrazione di sostegno (art. 404 c.c.), l’interdizione (art. 414 c.c.), l’inabilitazione (art. 415 c.c.). Queste tre misure sono alternative l’una alle altre e non possono, pertanto, ricevere contestuale applicazione. A fronte di una già avvenuta pronuncia (sentenza) di interdizione/inabilitazione occorrerà promuovere un procedimento per ottenere la revoca della stessa e quindi presentare il ricorso al giudice tutelare competente per ottenere la nomina dell’amministratore di sostegno. Solo con la revoca dell’interdizione/inabilitazione la persona da tutelare potrà diventare beneficiario dell’amministrazione di sostegno.
- Può il “potenziale” beneficiario dell’amministrazione di sostegno presentare la richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno a favore di se stesso?
Orbene, fra i soggetti legittimati alla presentazione della richiesta di nomina di amministratore di sostegno è previsto anche lo stesso “futuro” beneficiario dell’amministrazione di sostegno. L’art. 406 c.c. precisa, anzi, che: “Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno** può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato”.
PROFILI APPLICATIVI
a) Se il beneficiario è un minore?
Ai sensi dell’art. 405 c.c. il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno “che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell’ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta”.L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
- Quali sono i criteri di scelta dell’Amministrazione di sostegno?
Art. 408 c.c.: “La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso.
Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno che altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo”
Q u i n d i
– Criterio base da applicare sempre:
Il Giudice Tutelare deve sempre tenere conto della “cura” e degli “interessi” del beneficiario.–
1° CriterioIl Giudice Tutelare deve sempre rispettare la volontà del beneficiario manifestata attraverso un atto pubblico o una scrittura privata autenticata (il beneficiario può sempre revocare con la stessa forma - atto pubblico o scrittura privata autenticata – la designazione) In presenza di designazione fatta dal beneficiario il Giudice Tutelare può, solo in presenza di gravi motivi, designare con decreto “motivato” un amministratore di sostegno diverso.
–
2° Criterio
A
In mancanza di indicazioni da parte del beneficiario o in presenza di gravi motivi il Giudice Tutelare, nella scelta, deve preferire, ove possibile, le seguenti persone:
a) coniuge non separato legalmente;
b) persona stabilmente convivente;
c) padre;
d) madre;
e) figlio o fratello o sorella
f) parente entro il quarto grado
ovvero /oppure
B
soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Oppure
Il Giudice Tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, e nel
caso di designazione dell’interessato quando ricorrano gravi motivi, può
nominare amministratore di sostegno
–
- Quali sono i poteri dell’amministratore di sostegno?
I poteri dell’amministratore di sostegno si evincono dal contenuto del decreto di nomina e delle successive eventuali autorizzazioni del Giudice Tutelare. L’amministratore di sostegno può avere poteri sia in assistenza del beneficiario, sia in sostituzione del beneficiario.
L’individuazione dei poteri dell’amministratore di sostegno consente la definizione dei poteri del beneficiario. Ai sensi dell’art. 409 c.c..
“Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana".Pertanto:
– Gli atti che l'amministratore di sostegno può compiere in rappresentanza (e quindi in nome e per conto del beneficiario) saranno preclusi al beneficiario dell'amministrazione di sostegno
– Gli atti che l'amministratore di sostegno può compiere in assistenza del beneficiario e quindi insieme al beneficiario sono atti che si perfezionano solo con l'intervento sia del beneficiario, sia dell'amministratore di sostegno.
– Gli atti che non sono riservati alla competenza esclusiva (l'amministratore di sostegno agisce in nome e per conto del beneficiario) o parziale (l'amministratore di sostegno agisce insieme al beneficiario) rimangono nella sfera di titolarità del beneficiario (il beneficiario manterrà cioè la completa capacità di agire per questi atti).
– Il beneficiario, indipendentemente dalle previsioni del decreto di nomina, può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409 c.c.).
- Quali sono i doveri dell’amministratore di sostegno?
Art. 410 c.c.:
"Nello
svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei
bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L'amministratore di sostegno deve
tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il
giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di
contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire
l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi,
il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono
ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni
provvedimenti. L'amministratore di sostegno non e' tenuto a continuare nello
svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale
incarico e' rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli
ascendenti o dai discendenti".
Pertanto:
– l'amministratore di sostegno deve rispettare le aspirazioni e i bisogni del
beneficiario;
– l'amministratore di sostegno deve sempre informare il beneficiario circa gli atti da compiere
– l'amministratore di sostegno deve sempre informare il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso
– l’amministratore di sostegno è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti per almeno dieci anni (se l’amministratore di sostegno è coniuge, convivente, ascendente o
discendente del beneficiario anche oltre i dieci anni)
– l’amministratore di sostegno è tenuto periodicamente (annualmente, semestralmente, ecc... in base alla cadenza temporale stabilita dal Giudice Tutelare) alla presentazione al Giudice Tutelare di una relazione relativa all’attività svolta e alle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario
– l’amministratore di sostegno deve al momento dell’assunzione dell’incarico prestare giuramento
di fedeltà e diligenza allo svolgimento dell’incarico
– l’amministratore di sostegno non è tenuto alla redazione dell’inventario dei beni del beneficiario, ma ci sono Giudici Tutelari che, invece, ne richiedono, comunque, la compilazione.
Art. 412 c.c.: “Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di
-
Cosa accade
nel caso di atti compiuti dal beneficiario o dall’amministratore di sostegno in
violazione delle previsioni del decreto di nomina emesso dal giudice tutelare?
legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli
dal giudice, possono essere annullati su istanza dell’amministratore di
sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi
causa. Possono essere parimenti annullati su istanza dell’amministratore di
sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti
personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di
quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno. Le
azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre
dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all’amministrazione di
sostegno”.
Pertanto:
– amministratore di sostegno, pubblico ministero, beneficiario, eredi del
beneficiario, aventi causa del beneficiario possono, entro cinque anni dalla
cessazione dell’amministrazione di sostegno, chiedere l’annullamento degli atti
compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o in
eccesso (quindi oltre, al di là) dei poteri conferiti dal giudice tutelare
– amministratore di sostegno, beneficiario, eredi del beneficiario, aventi causa
del beneficiario possono, entro cinque anni dalla cessazione
dell’amministrazione di sostegno, chiedere l’annullamento degli atti compiuti
personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o delle
previsioni contenute nel decreto di nomina.
- Quando cessa l'amministrazione di sostegno?
L'amministratore di sostegno può essere sostituito?
Art. 413 c.c.
"Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il
pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che
si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di
sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata
al giudice tutelare. L'istanza e' comunicata al beneficiario ed
all'amministratore di sostegno. Il giudice tutelare provvede con decreto
motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi
istruttori”
Pertanto:
– il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, tutore, curatore, responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona possono presentare l’istanza (la richiesta) adeguatamente e opportunamente motivata al Giudice tutelare per la cessazione dell’amministrazione di sostegno o per la sostituzione dell’amministratore di sostegno.
– La presentazione di queste istanze presuppone sempre
l’informazione, con riguardo alle stesse, del beneficiario e dell’amministratore
di sostegno.
– Il Giudice Tutelare decide in merito a queste istanze con un decreto motivato,
assumendo prima tutte le informazioni necessarie e disponendo adeguati mezzi
istruttori e cioè strumenti informativi e di prova in grado di consentire una
piena comprensione della situazione.
PROFILI APPLICATIVI
- E’ previsto un compenso per chi riveste l’incarico di amministratore di sostegno?
L’amministratore di sostegno non può percepire alcun compenso per l’incarico: possono essergli riconosciuti solo un rimborso delle spese e, in taluni casi, un equo indennizzo stabilito dal Giudice Tutelare in relazione al tipo di attività prestata. L’equo indennizzo e il rimborso delle spese non possono mai tradursi in un compenso.
Art. 411 c.c. "...Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.”
6.
IL PROCEDIMENTO DI NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
L’atto introduttivo della richiesta: la richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno si attiva mediante presentazione di un ricorso al Giudice Tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio. Detto ricorso deve contenere, ai sensi dell'art. 407 c.c., le indicazioni relative a:
a) generalità del beneficiario;
b) dimora abituale del beneficiario;
c) ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno;
d) nominativo e domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge del beneficiario, dei
discendenti del beneficiario, degli ascendenti del beneficiario, dei fratelli del beneficiario, dei
conviventi del beneficiario.
Più in generale il ricorso dovrà contenere tutte le indicazioni utili a fornire al Giudice Tutelare un quadro il più possibile completo della situazione del beneficiario, la sua "fotografia". Le indicazioni dovranno riguardare: l'infermità o la menomazione fisica o psichica, le sue capacità, la sua situazione familiare, lavorativa, sociale, rispetto ai servizi, l'indicazione del possibile amministratore di sostegno e delle motivazioni alla base della possibile scelta, la spiegazione del perché della richiesta di nomina di amministratore di sostegno; l'indicazione il più possibile precisa degli atti che l'amministratore di sostegno dovrà andare a compiere insieme al beneficiario (quindi in assistenza del beneficiario) nonché degli atti che l’amministratore di sostegno dovrà andare a compiere al posto del beneficiario (e quindi in nome e per conto del beneficiario).
Quanto più il ricorso sarà formulato in modo puntuale e chiaro, tanto più il Giudice Tutelare riuscirà ad individuare subito quali ulteriori eventuali accertamenti attivare (esempio. Cosa chiedere ai servizi sociali e sanitari, cosa chiedere al beneficiario e ai suoi parenti, quali accertamenti patrimoniali effettuare, ecc…).
Riveste fondamentale importanza la parte del ricorso che spiega le ragioni per le quali si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno: vanno infatti puntualmente descritte le condizioni, le esigenze nonché le necessità eventualmente urgenti del beneficiario.
- Chi sono i ricorrenti?
Ai sensi dell'art. 406 c.c., il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno può essere presentato da:
a) beneficiario anche se minore, interdetto, inabilitato
b) coniuge
c) persona stabilmente convivente
d) parenti entro il quarto grado
e) affini entro il secondo grado
f) tutore
g) curatore
h) pubblico ministero
i) responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona.
Ai sensi dell'art. 406 c.c.: "I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'art. 407 c.c. o
a fornirne comunque notizia al pubblico ministero". Si precisa che, in quest'ultimo caso, ("fornirne comunque notizia al pubblico ministero") siamo di fronte ad una SEGNALAZIONE da parte dei servizi e non alla presentazione di un RICORSO. Ciò significa che il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno non si attiva immediatamente, ma si attiverà solo su impulso del pubblico ministero, laddove quest'ultimo ritenga opportuno procedere in tal senso sulla base dei dati forniti dai servizi.- Cosa succede se è già intervenuta una sentenza dichiarativa di interdizione o di inabilitazione?
Ai sensi dell'art. 406 c.c. "Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima". Si precisa a questo proposito che le misura di protezione giuridica dell'amministrazione di sostegno, dell'interdizione e dell'inabilitazione sono misure alternative l'una all'altra e non possono, pertanto, sussistere contemporaneamente.
- Cosa accade successivamente alla presentazione del ricorso presso la cancelleria del Giudice Tutelare competente per territorio?
Il Giudice tutelare, letto il ricorso fissa, con decreto, la data dell'udienza in cui deve, ai sensi dell'art. 407 c.c., sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova "e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa" (art. 407 c.c.). Il decreto contenente la data dell'udienza di cui sopra contiene normalmente l'indicazione dell'obbligo di notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza al beneficiario, ai parenti entro il quarto grado e agli affini entro il secondo grado. L'obbligo di notifica può gravare, a seconda del tribunale di competenza, sulla parte ricorrente (e quindi su chi ha presentato il ricorso) oppure sulla medesima cancelleria del Giudice Tutelare. La prassi adottata può variare da Tribunale a Tribunale. Il Giudice tutelare, dopo avere sentito personalmente il beneficiario, assunte le necessarie informazioni e sentiti, se lo ritiene opportuno, i soggetti di cui all'art. 406 c.c. (coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutore, curatore), provvede sul ricorso depositato con decreto motivato immediatamente esecutivo. Il Giudice Tutelare emette il decreto
entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.
- Quali sono i poteri del Giudice Tutelare, in merito alla nomina dell’amministratore di sostegno?
Il Giudice Tutelare può disporre, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione. Il Giudice Tutelare (art. 407 c.c.) può in ogni
tempo modificare o integrare anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Qualora ne sussista la necessità (art. 405 c.c.) il Giudice Tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio; può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere. Il Giudice Tutelare (ai sensi dell'art. 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile) può convocare in qualunque momento l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del beneficiario. Il Giudice Tutelare può rigettare con decreto motivato la richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno decidendo altresì di rimettere il fascicolo al Pubblico Ministero per la promozione del giudizio di interdizione o di inabilitazione.
- Nel Procedimento di nomina interviene anche il Pubblico Ministero?
Nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene sempre il Pubblico Ministero.
- Cosa è contenuto nel Decreto di Nomina dell’amministratore di sostegno?
Nel decreto di nomina sono riportate:
a) generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
b) durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
c) oggetto dell'incarico e atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
d) atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
e) limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con l'utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
f) periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
-
Si può presentare reclamo contro il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno?Sì. Arrivando a due gradi di giudizio.
a) RECLAMO ALLA CORTE D'APPELLO.
Ai sensi dell'art. 720 bis c.p.c. contro il decreto del Giudice Tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'art. 739 c.cp.c.
- Viene data pubblicità al provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno?
Sì. E ciò avviene attraverso due atti.
1. COMUNICAZIONI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE.
Ai sensi dell'art. 405 c.c. il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale di stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.
2. REGISTRO DELLE AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO.
Presso l'ufficio del Giudice Tutelare è tenuto un registro delle amministrazioni di sostegno (accanto ai registri delle tutele dei minori e degli interdetti e un registro delle curatele degli inabilitati).
- Quali sono i dati che vengono indicati nel registro delle
amministrazioni di sostegno?
a) data ed estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di
sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso
della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza (ex art. 405 c.c.);
b) complete generalità della persona beneficiaria;
c) complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale
rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si
tratta di persona fisica;
d) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la
chiusura dell'amministrazione di sostegno.
- Il Giudice Tutelare può assumere provvedimenti urgenti?
Art. 405 c.c.:
"Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare
adotta anche d'ufficio provvedimenti urgenti per la cura della persona
interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può
procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli
atti che è autorizzato a compiere".
- Quali sono i costi del procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno?
– si tratta di un procedimento esente dal pagamento del contributo unificato e dalle spese di registrazione degli atti
– al momento della presentazione del ricorso presso la cancelleria del Giudice tutelare occorre applicare una marca da bollo di importo pari ad euro 8,00
– in diversi tribunali le richieste di copie di atti relativi all’amministrazione di sostegno (esempio: verbale di giuramento dell’amministratore di sostegno, decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, successive autorizzazioni, ecc…) si pagano, mentre solo in pochi tribunali le copie non si pagano.
– Art. 349 Giuramento del tutore
Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.
–
Art. 350 Incapacità all'ufficio tutelareNon possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio:
1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la patria potestà;
3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
4) coloro che sono incorsi nella perdita della patria potestà o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;
5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.
–
Art. 351 Dispensa dall'ufficio tutelareSono dispensati dall'ufficio di tutore:
1) abrogato;
2) il Presidente del Consiglio dei Ministri;
3) i membri del Sacro Collegio;
4) i Presidenti delle Assemblee legislative:
5) i Ministri Segretari di Stato.
Le persone indicate nei nn. 2, 3, 4 e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.
–
Art. 352 Dispensa su domandaHanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:
1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;
2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;
3) abrogato;
4) i militari in attività di servizio;
5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque
6) chi ha più di tre figli minori;
7) chi esercita altra tutela;
8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
9) chi ha missione dal Governo fuori dello Stato o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.
– Art. 353 Domanda di dispensa
La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.
Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.
– Art. 374 Autorizzazione del giudice tutelare
Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:
1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
3) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
4) stipulare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.
– Art. 375 Autorizzazione del tribunale
Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale:
l) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
2) costituire pegni o ipoteche;
3) procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;
4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.
– Art. 376 Vendita di beni
Nell'autorizzare la vendita di beni, il tribunale determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo. Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare
–
Art. 377 Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoliGli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
– Art. 378 Atti vietati al tutore e al protutore
Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.
Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare.
Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate nell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti.
Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.
– Art. 379 Gratuità della tutela
L'ufficio tutelare è gratuito.
Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.
– Art. 380 Contabilità dell'amministrazione
Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare.
Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore.
– Art. 381 Cauzione
Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalità. Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.
– Art. 382 Responsabilità del tutore e del protutore
Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri. Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.
– Art. 383 Esonero dall'ufficio
Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall'ufficio, qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.
– Art. 384 Rimozione e sospensione del tutore
Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente. Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione.
– Art. 385 Conto finale
Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel
termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga.–
Art. 386 Approvazione del contoIl giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni. Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l'approvazione. Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati.
– Art. 387 Prescrizione delle azioni relative alla tutela
Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso. Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo.
– Art. 388 Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto
Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima dell'approvazione del conto della tutela. La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
– Art. 596 Incapacità del tutore e del protutore
Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore. Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.
– Art. 599 Persone interposte
Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli artt. 592, 593,596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d'interposta persona.
Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace.
NOTA Il primo comma è stato dichiarato illegittimo (Corte Costit. 28 dicembre 1970).
– Art. 779 Donazione a favore del tutore o protutore
E' nulla la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo.
Si applicano le disposizioni dell'art. 599.
7.
APPENDICE NORMATIVA
Legge 9 gennaio 2004, n. 6
"Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2004
Capo I
FINALITÀ DELLA LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
Capo II
MODIFICHE AL CODICE CIVILE
Art. 2.
1. La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente:
"Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia".
Art. 3.
1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo:
"Capo I. – Dell’amministrazione di sostegno.
Art. 404. –
(Amministrazione di sostegno). – La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.Art. 405. –
(Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Durata dell’incarico e relativa pubblicità). – Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell’articolo 406. Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell’ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;
5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
6) della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d’ufficio prima della scadenza del termine.
Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell’amministrazione di sostegno devono
essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro.
Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.
Art. 406. –
(Soggetti). – Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell’articolo 417.Art. 409. –
(Effetti dell’amministrazione di sostegno). – Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.Art. 413. – (
Revoca dell’amministrazione di sostegno). – Quando il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all’articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell’amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare. L’istanza è comunicata al beneficiario ed all’amministratore di sostegno. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori. Il giudice tutelare provvede altresì, anche d’ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell’amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinchè vi provveda. In questo caso l’amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell’articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione".(Omissis)
8.
BREVE GLOSSARIO DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
- AFFINITA’: è il vincolo che intercorre fra una persona e i parenti del suo coniuge, anche se deceduto.
-
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: la persona nominata dal Giudice Tutelare al fine di assistere, sostenere,rappresentare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, chi per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in tutto o in parte all'espletamento delle funzioni della vita quotidiana-
BIGLIETTO DI CANCELLERIA: comunicazione in carta non bollata che si compone di due parti, delle quali una è consegnata al destinatario e l'altra è conservata nel fascicolo d'ufficio. - COMUNICAZIONE: è un atto con cui il cancelliere, per suo dovere d'ufficio e quindi senza specifica richiesta, informa le parti, o altri soggetti che operano in un processo (pubblico ministero, consulente tecnico o altri ausiliari, testimoni, …). La comunicazione avviene a mezzo di biglietto di cancelleria. - CORTE D'APPELLO: in materia di amministrazione di sostegno è l'organo competente a giudicare sui reclami presentati contro i provvedimenti emessi dal Giudice Tutelare. - DECRETO DI NOMINA: provvedimento immediatamente esecutivo con cui il giudice tutelare provvede a nominare l'amministratore di sostegno pronunciandosi sul ricorso di nomina di amministratore di sostegno depositato presso il suo Ufficio. Il decreto di nomina può essere modificato o integrato in qualsiasi momento dal giudice tutelare, sia su istanza di parte (e quindi su richiesta di parte) oppure d'ufficio (e quindi sulla base di un atto di impulso del giudice tutelare stesso).-
D'UFFICIO: si utilizza questa espressione quando si fa riferimento ad atti compiuti senza l'impulso di una parte, quindi una richiesta, ma attivati direttamente dal Giudice Tutelare o dal Pubblico Ministero- PARENTELA: è il vincolo di sangue che unisce le persone discendenti l'una dall'altra (parenti in linea retta:
padre e figlio, nonno e nipote, ecc…) o discendenti da uno stipite comune (parenti in linea collaterale: fratelli,
cugini, zio e nipote, ecc…). Non è riconosciuta dalla legge oltre il sesto grado.
- PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO: padre, figlio.
- PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO: fratelli, nonni, nipoti (figli dei figli).
- PARENTI ENTRO IL TERZO GRADO: bisnonni, pronipoti (figli di un nipote in linea retta: figlio del figlio del figlio), nipoti in linea collaterale (figli di un fratello o di una sorella), zii (fratelli e sorelle dei genitori).
- PARENTI
ENTRO IL QUARTO GRADO:
primi cugini (figli di un fratello o di una sorella dei genitori), prozii (zii
dei genitori: fratelli di uno dei nonni), pronipoti in linea collaterale (figli
dei figli dei fratelli).
- PUBBLICO MINISTERO:
è un magistrato che svolge sia la funzione di vegliare sull' "osservanza delle
leggi,alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei
diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci" (art. 73
dell'ordinamento giudiziario) sia la funzione, con particolare riguardo al
settore penalistico, di promuovere la "repressione dei reati e l'applicazione
delle misure di sicurezza". Il Pubblico Ministero ha dunque il compito di
portare in un processo, operandovi come una parte, l'espressione degli interessi
obiettivi dell'ordinamento.
- RECLAMO:
atto di contestazione avverso un provvedimento emesso da un altro organo
giudicante. Il reclamo è un procedimento di secondo grado con il quale un
giudice riesamina un provvedimento emesso da altro giudice, non ancora divenuto
definitivo. Il Giudice del reclamo è investito anche del merito della questione
e non solo di elementi relativi alla legittimità. Nell'amministrazione di
sostegno l'art. 720 bis c.p.c. stabilisce che "Contro il decreto del giudice
tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'art. 739 c.p.c.".
- RICORRENTI:
persone legittimate a presentare il ricorso (la richiesta) di nomina
dell'amministratore di sostegno.
- RICORSO:
atto introduttivo del procedimento per la nomina dell'amministratore di
sostegno, si sostanzia in una richiesta i cui contenuti sono espressamente
disciplinati dall'art. 407 c.c.
-RICORSO PER CASSAZIONE:
procedimento con il quale la Corte di Cassazione riesamina un provvedimento
emesso da un giudice in secondo grado rilevando solo questioni attinenti alla
legittimità.
- SENTENZA: provvedimento col quale il giudice assolve alla sua funzione giurisdizionale decisoria.
- UFFICIALE GIUDIZIARIO: il Giudice si avvale, nello svolgimento della sua funzione di taluni uffici complementari impersonati da organi, ai quali la legge attribuisce specifiche funzioni. Fra questi organi c'è l'ufficialegiudiziario. Fra le incombenze affidate dalla legge all'ufficiale giudiziario c'è anche la notificazione degli atti.