vai al contenuto principale

La Corte Costituzionale, con sentenza n.158 del 18 aprile 2007, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del D.L.gs 26 marzo 2001, n.151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire del congedo indicato.
Secondo il dispositivo della sentenza, pertanto, il congedo di cui trattasi deve essere riconosciuto in via prioritaria al coniuge convivente con il soggetto gravemente disabile.

Leggi la Circolare n. 112 del 03/08/2007

Nota: La circolare dell’Inps dà le indicazioni necessarie a tutte le sedi Inps per concedere il congedo parentale al coniuge del disabile grave al fine di adeguarsi alla sentenza della Corte Costituzionale. Va segnalato che l’Inps ha raccomandato ai vari uffici di “concedere” il congedo anche a chi ha presentato già domanda (prima della sentenza) e la cui pratica non sia stata ancora definita (così non sarà necessario presentare una nuova domanda) ed a chi è stata respinta la domanda ed ha attivato il giudizio dinanzi al giudice del lavoro, con esclusione solo dei soggetti il cui diritto si sia prescritto. Chi ha presentato la domanda prima della sentenza della Corte è bene che si informi presso gli uffici per accertarsi che l’effettivo riesame della stessa, come raccomandato dall’Inps (sede centrale).

Cerca