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IVA agevolata per sussidi tecnici e informatici

Rientrano in questa categoria le apparecchiature meccaniche, elettroniche e informatiche preposte ad assistere alla riabilitazione o a facilitare la comunicazione, la scrittura, il controllo ambientale, l’accesso all’informazione e cultura, rivolti a facilitare l’autosufficienza dei portatori di handicap, ai sensi dell’art. 3, della legge 104/92.
L’aliquota IVA che si applica è quella del 4%.

Per fruire dell’aliquota ridotta al momento dell’acquisto occorre presentare: certificato di invalidità; specifica prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico della AUSL che evidenzi il collegamento funzionale tra la patologia del richiedente e il sussidio che si va ad acquistare; certificato rilasciato dalla competente AUSL attestante l’esistenza di un’invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa. Sono quindi esclusi da questa agevolazione i disabili psichici e intellettivi.
Ai sensi della Risoluzione 175/E non è invece necessario produrre alcuna documentazione sanitaria nel caso in cui gli ausili informatici, per le loro caratteristiche tecniche, si prestino a un utilizzo unico ed esclusivo da parte dei soggetti non vedenti non sussistendo, in questo caso, incertezze in merito alla loro funzione di sostegno.

Per poter usufruire di questa agevolazione occorre:
farsi rilasciare dal venditore la fattura, che deve riportare la seguente dicitura: “aliquota IVA al 4% ai sensi dell’articolo 2, comma 9, del decreto legge 31.12.1996, n. 669, convertito in legge 28.2.97, n. 30”

Detraibilità fiscale per sussidi tecnici e informatici

È possibile usufruire di una detrazione Irpef al 19% in sede di dichiarazione dei redditi per tutte le apparecchiature tecniche e informatiche. A differenza delle agevolazioni sull’Iva, alla detrazione Irpef sono ammessi anche i disabili psichici e intellettivi.

La detrazione Irpef al 19% per le spese sopraindicate spetta anche al familiare del disabile, se questo risulta fiscalmente a carico.

Per poter usufruire di questa detrazione occorre: farsi rilasciare dal venditore la fattura, che deve riportare la seguente dicitura:

  • aliquota IVA al 4% ai sensi dell’articolo 2, comma 9, del decreto legge 31.12.1996, n. 669, convertito in legge 28.2.97, n. 30
  • acquisire e conservare una certificazione di uno specialista dell’ASL che attesti che quel sussidio è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92.

Protesi e ausili: IVA agevolata

Oltre che per gli ausili tecnici e informatici l’Iva al 4% può essere richiesta anche per i seguenti beni:

  • protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale e permanente (compresi pannoloni per incontinenti, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, ……);
  • apparecchi di ortopedia, oggetti ed apparecchi per fatture, oggetti e apparecchi per protesi dentarie, oculistiche e d altre, apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi;
  • poltrone e veicoli per invalidi anche con motore, compresi i servoscala ed altri mezzi o arredi adattati al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte capacità motorie.

L’accesso a tali agevolazioni è vincolato a specifica prescrizione rilasciata da un medico della AUSL da cui risulti che tali ausili e protesi “hanno univoca ed esclusiva utilizzazione da parte di soggetti portatori di menomazioni funzionali permanenti”.

Detraibilità per protesi e ausili

È del 19% per: carrozzine, apparecchi per fratture, arti artificiali, ausili per il sollevamento (montascale, piattaforme, carrozzine montascale).

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