detrazioni per l'acquisto di un veicolo nuovo o usato
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Patente speciale di guida
Le persone con invalidità in molti casi possono vedersi riconoscere l’idoneità alla guida, talvolta con l’obbligo di alcuni adattamenti, e condurre un veicolo. L’accertamento dell’idoneità alla guida va richiesto alla Commissione Medica Locale che opera, di norma, presso l’Azienda Usl capoluogo di provincia.
L'iter burocratico
Patente di guida e persone con disabilità
La patente di guida
Dopo l’abolizione della categoria delle patenti F, al disabile che voglia guidare un autoveicolo, possono essere rilasciate le patenti A, B, C o D speciali.
La visita
Per ottenere il rilascio di una delle patenti speciali, il disabile dovrà sottoporsi ad una visita di idoneità presso la Commissione Medica Locale preposta a tale accertamento; vi è solitamente almeno una Commissione per provincia; in alcune città (es. Milano, Roma e altre), le commissioni sono più d’una, divisi nelle maggiori Aziende USL.
La Commissione medica locale è presieduta, di norma, dal Responsabile della medicina legale della ASL in cui è ubicata, e composta da altri due medici e integrata (nel caso delle patenti speciali) da un medico dei servizi territoriali della riabilitazione e da un ingegnere della carriera direttiva della M.C.T.C., a sua volta la CML può avvalersi di esperti (art 330 del Regolamento del CdS).
La visita di idoneità, si richiede presentando un certificato medico redatto su un apposito modulo unitamente ad un documento di riconoscimento.
Nel caso in cui il disabile sia già titolare di una patente normale (che verrà trasformata in speciale), questa andrà esibita in luogo del documento di riconoscimento.
La visita può essere richiesta anche presso una Commissione diversa da quella di residenza; in tal caso, tuttavia, è discrezione della stessa accettare o meno tale istanza di accertamento.
Nel corso della visita potrà essere esibita ulteriore documentazione clinica (preferibilmente rilasciata da un servizio di riabilitazione o da uno specialista della malattia invalidante in questione) in possesso del disabile; il disabile può, inoltre, farsi assistere, a sue spese, da un medico di fiducia.
Nel caso che, nel corso della visita e dell’analisi dei certificati anamnestici, la Commissione nutra dubbi circa l’idoneità, si deve procedere ad una prova pratica alla guida su un veicolo “adattato in relazione alle particolari esigenze”. Questo significa che l’idoneità non può essere rifiutata solo sulla base di valutazioni cliniche o documentali.
Il certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione Medica Locale è valido 90 giorni.
Il ricorso
Purtroppo accade che le Commissioni Mediche Locali, considerino il candidato non idoneo.
Va rilevato che se il disabile ritiene l’accertamento dell’idoneità insufficiente o se ritiene che l’accertamento sia stato condotto in modo superficiale può rifiutarsi di sottoscrivere il verbale di visita.
La prassi più comune è, tuttavia, quella del ricorso; in tal caso il disabile può richiedere di essere sottoposto a una nuova visita di accertamento.
Il ricorso va inviato, entro 30 giorni dal diniego e a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a:
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici Direzione Generale della Motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre ex “Mot 5”
via G. Caraci, 36 00156 Roma
Alla richiesta di nuovo accertamento va allegato il documento di diniego rilasciato dalla Commissione Medica Locale (che è importante farsi rilasciare dopo la visita).
La Direzione Generale della M.C.T.C. segnalerà al richiedente la data e la Commissione Superiore alla quale rivolgersi per il nuovo accertamento. Anche in questo caso il disabile potrà farsi assistere da un medico di fiducia, i cui oneri sono a carico del disabile stesso.
Vale la pena di sottolineare – pur trattandosi di un’ipotesi infrequente – che il ricorso può essere presentato anche nel caso in cui non si accettino gli adattamenti previsti dalla Commissione.
Un esempio:
La Commissione prescrive come adattamenti acceleratore a cerchiello, cambio automatico e leva a lungo braccio per il freno. Il candidato è convinto di riuscire a guidare anche senza cambio automatico o comunque con servofrizione (nel tal caso la CML deve segnalare tutte e due le opzioni).
Il candidato può presentare ricorso ed essere sottoposto nuovamente a verifica.
L’esame di guida
Come abbiamo visto, la Commissione Medica indica nel certificato di idoneità quelli che sono i dispositivi di guida che il disabile dovrà utilizzare; queste modifiche dovrebbero essere riportate sul foglio rosa (e successivamente sulla patente di guida).
Dopo il riconoscimento di idoneità e il rilascio del foglio rosa, il disabile potrà esercitarsi alla guida e sostenere gli esami teorici e pratici per il conseguimento della patente utilizzando veicoli con gli adattamenti prescritti. In fase di esame pratico, è facoltà dell’ingegnere della Motorizzazione Civile confermare gli adattamenti ipotizzati dalla Commissione Medica o prevederne di diversi. Lo stesso disabile può richiedere adattamenti diversi da quelli che la Commissione Medica aveva prescritto.
Non è obbligatorio utilizzare, per l’esercitazione alla guida, un veicolo dotato di doppi comandi. Non è obbligatorio utilizzare la propria vettura o quella della scuola guida, l’importante è che la vettura sia adattata con i sistemi prescritti dalla CML.
Nella patente di guida saranno riportati gli adattamenti definitivi: dal disabile potranno essere condotti solo i mezzi provvisti di tali dispositivi di guida. E’ stata abolita la norma che obbligava a trascrivere anche sulla patente la targa dell’auto solitamente utilizzata.
Nel caso in cui il disabile sia già titolare di una patente normale, l’esame di guida non deve essere sostenuto; potrà condurre qualsiasi mezzo purché sia provvisto degli adattamenti indicati nel certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione.
I collaudi dei mezzi adattati sono effettuati dalla Motorizzazione Civile; solitamente tali pratiche vengono svolte dalle stesse officine che hanno modificato il mezzo.
Il rinnovo
Per le patenti speciali è prevista una durata della validità di cinque anni, anche se spesso – viste le specifiche situazioni o specifica patologie invalidanti – viene indicata una validità inferiore.
Per il rinnovo della patente di categoria speciale è necessario presentare alla Commissione Medica Provinciale, un certificato medico, redatto su apposito modulo e copia della patente in possesso, richiedendo un appuntamento per la visita di idoneità. Visti i tempi medi di convocazione è consigliabile presentare la richiesta di visita per il rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza della patente.
La patente europea
Fino ad oggi nelle patenti speciali veniva descritto per esteso anche l’adattamento obbligatorio, ad esempio: “cambio automatico, freno a lungo braccio, acceleratore al volante ecc.”.
La nuova patente europea prevede la medesima impostazione e i medesimi codici in tutti i Paesi aderenti all’Unione Europea. Con il recepimento della Direttiva comunitaria che istituisce appunto la patente europea, anche le descrizioni degli adattamenti dovranno essere sostituite da un codice numerico. Su questo specifico aspetto infatti è stata approvata il 14 settembre 2000, un’ulteriore direttiva comunitaria (Dir. 2000/56/CE) che introduce codici comunitari armonizzati per le patenti di guida.
Il Ministero dei trasporti, d’accordo con la Commissione Europea, ha adottato in anticipo codici e procedure utili ad inserire il maggior numero di informazioni possibili sulle nuove patenti di guida, anche per eliminare i fogli aggiuntivi recanti gli adattamenti dei comandi per le patenti speciali.
Queste indicazioni sono contenute nella Circolare del Ministero dei Trasporti, Dipartimento Trasporti Terrestri (ex MCTC) B/45 del 12 giugno scorso.
Cosa succede?
Le commissioni mediche locali, dal 21 giugno del 2000, devono indicare nel certificato relativo alle patenti speciali, oltre alla descrizione degli adattamenti prescritti, anche i corrispondenti codici e subcodici. Gli adattamenti saranno poi indicati sulla patente speciale solo attraverso i codici che li contraddistinguono e che sono elencati nella Circolare e che essendo stati elaborati dalla Commissione europea potranno essere modificati solo dai competenti organi comunitari. Nelle patenti quindi troveremo solo delle codificazioni numeriche.
Gli Uffici periferici della Motorizzazione, devono verificare che i codici riportati nel certificato medico corrispondano agli adattamenti descritti in chiaro. Se la commissione medica non avesse provveduto ad indicare i codici, gli Uffici della MCTC devono annotarli sulla pratica.
L’attività di controllo si complica anche per le forze dell’ordine che devono infatti dotarsi dell’elenco dei codici, contenuti nella circolare, per poter verificare se il conducente abbia dotato il veicolo che sta conducendo con gli adattamenti prescritti.
I codici
La Circolare, come abbiamo detto, introduce un numero di codice per ciascun adattamento possibile (o forse sarebbe meglio dire “conosciuto”). Qualche esempio in disordine:
20.13: Freno azionato dal ginocchio
20.14: Freno di servizio con comando elettrico
25.01: Pedale dell’accelerazione adattato
25.03: Pedale dell’acceleratore a bilanciere
25.04: Acceleratore manuale
25.05: Acceleratore azionato dal ginocchio
25.06: Servo acceleratore (elettronico, pneumatico ecc.)
25.07: Pedale dell’acceleratore a sinistra del pedale del freno
40.09: Sterzo ai piedi
40.10: Sterzo adattato in altra maniera (joystick ecc.)
40.11: Pomello sul volante
40.12: Ortesi per mano sul volante
40.13: (Uso del volante) Con ortesi
Un’osservazione forse estemporanea: se non vi sarà un sistema di traduzione dei codici comprensibile anche alle persone disabili, queste rischiano di non sapere con esattezza quali siano gli adattamenti prescritti.
Le minorazioni
Anche la logica dell’elencazione delle minorazioni viene notevolmente semplificata; le categorie sono tredici quindi piuttosto ridotte, ma soprattutto sono strettamente connesse agli adattamenti possibili per ciascun caso. Vediamole:
- minorazione all’arto inferiore sinistro;
- minorazione all’arto inferiore destro;
- minorazioni agli arti inferiori (difetti di coordinazione, amputazione degli arti inferiori ecc.);
- arti inferiori non funzionali (amputazione, paralisi, difetti della posizione seduta ecc.);
- minorazione all’arto superiore destro;
- minorazione all’arto superiore sinistro;
- minorazioni agli arti superiori;
- minorazioni arto superiore sinistro e arto inferiore sinistro;
- minorazioni arto superiore destro e arto inferiore destro;
- minorazioni a tre arti;
- minorazioni ai quattro arti – lesione midollare alta (da C5 a C7);
- statura ridotta – focomelia;
- altre.
Per capire il senso di questa suddivisione bisogna però comprendere a cosa serve.
I codici cumulativi
Arriviamo all’aspetto solo apparentemente più complesso ma che forse può aprire la strada a nuove possibilità di guida.
La nuova Circolare propone per ogni tipo di minorazione una serie di combinazioni di adattamenti. Le combinazioni previste sono 193, ma viene ammessa la possibilità di prescrivere e ottenere anche combinazioni di adattamenti per ora non contemplate. Ad ogni combinazione corrisponde un codice cumulativo. La cosa più complessa è la lettura poiché la descrizione degli adattamenti è sostituita appunto dai codici.
Facciamo un esempio. Fra le varie combinazioni previste per le minorazioni ai quattro arti ne è prevista una con il codice 60.15.
Il codice 60.15 è così “descritto” dalla Circolare: 10.02+ 10.04+ 20.06+ 20.08+ 25.04+ 40.01.
Incomprensibile, vero? Vediamo di decrittare il codice cumulativo; lo dobbiamo fare noi perché certo la circolare non ci aiuta.
10.02: cambio di velocità automatico;
10.04: adattamento della leva del cambio;
20.06: freno di servizio manuale (adattato);
20.08: utilizzazione al massimo del freno di soccorso integrato con il freno di servizio;
25.04: acceleratore manuale;
40.01: servosterzo standard.
Facciamo un altro esempio. Fra le diverse combinazioni previste per le minorazioni che comportano la non funzionalità degli arti inferiori, ne è prevista una con il codice 53.01. Questo è così definito: 15.03+ 20.06+ 25.04+ 30.05.
Decrittiamo anche questo
15.03: frizione automatica;
20.06: freno di servizio manuale (adattato);
25.04: acceleratore manuale;
30.05: pedali dell’acceleratore e del freno neutralizzati/soppressi.
Crediamo che appaia ovvio a chiunque che se da un lato questo sistema di codificazione va in direzione dell’omogeneità, non giova certo alla comprensione immediata da parte dell’utente. Se questi non comprenderà bene la nuova logica e soprattutto se non riuscirà a comprendere con esattezza e tempestività quali combinazioni gli sono state prescritte come potrà eventualmente presentare efficacemente un ricorso?
A favore della nuova disposizione, va però ammesso che a differenza della vecchia circolare 148/91, quella che regolamentava in precedenza questi aspetti, troviamo qui descrizioni di adattamenti che non comprimono in alcun modo le possibilità di scelta del prodotto da parte dell’utente. Questo appare quanto mai evidente soprattutto in alcuni casi. Presentiamo un ulteriore esempio che riguarda le minorazioni agli arti superiori, il 56.13, che prevede: 10.02+20.08+35.01+40.01+40.10.
Decrittiamo anche questo, allora.
10.02: cambio di velocità automatico;
20.08: utilizzazione al massimo del freno di soccorso integrato con il freno di servizio;
35.01: dispositivi di controllo utilizzabili senza influenzare negativamente sulla guida e la manovra (commutatore dei proiettori, tergicristallo, avvisatore acustico, indicatori di direzione, ecc.);
40.01: servosterzo standard
40.10: sterzo adattato in altra maniera (joystick ecc.)
Va rilevata, in questo caso, l’assoluta novità dell’adattamento denominato 40.10 che introduce, per la prima volta nella nostra legislazione, la parola “joystck“.
Contribuiti per l'adattamento ai dispositivi di guida
È previsto un contributo pari al 20% della spesa sostenuta per l’adattamento dei dispositivi di guida nei veicoli delle persone titolari di patente speciale. La richiesta di contributo va presentata alla propria Azienda Usl. Il contributo non spetta per gli eventuali adattamenti al veicolo.
Norme in Emilia Romagna
Servizi, contributi e opportunità per le persone disabili e gli anziani:
mobilità privata e bollo auto (LR 29/97)
principali benefici previsti per la mobilità privata di anziani e disabili sono:
- Le agevolazioni fiscali previste dalla normativa statale per l’acquisto o l’adattamento di veicoli;
- L’esenzione dal pagamento del bollo auto;
- I contributi regionali previsti dalla LR 29/97 per l’acquisto o l’adattamento di un autoveicolo privato (articolo 9);
- Il contrassegno invalidi.
1) AGEVOLAZIONI FISCALI PER VEICOLI PRIVATI
Acquisto ed allestimento del veicolo
Per l’acquisto e l’allestimento dell’autoveicolo nuovo ed usato sono previste le seguenti agevolazioni fiscali:
- Iva al 4% (per cilindrate fino a 2000cc, a benzina e a 2800 cc, a diesel);
- Detrazione IRPEF (19% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di € 18.075,99 per l’acquisto e l’eventuale adattamento);
- Esenzione delle imposte di trascrizione, anche sulla registrazione dei passaggi di proprietà;
Per quali veicoli sono previste le agevolazioni:
- Motocarrozzette;
- Autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per il trasporto specifico del disabile;
- Autocaravan (solo per la detrazione Irpef del 19%);
- non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar” che possono essere condotte senza patente.
Come devono essere adattati i veicoli ai fini delle agevolazioni:
- Con modifiche dei comandi di guida, compreso il cambio automatico (o frizione automatica); purché prescritti dalla Commissione Medica Locale per l’accertamento dell’idoneità alla guida; prima di procedere all’acquisto e/o alle modifiche del veicolo è quindi necessario possedere il certificato medico rilasciato dalla Commissione Medica o la patente di guida speciale.
- Con allestimenti per facilitare l’accesso ed il trasporto (ad es. sedili girevoli, sollevatori, ecc.)
Beneficiari delle agevolazioni
Il veicolo adattato deve essere intestato alla persona interessata; se però questi è fiscalmente a carico di un familiare, il veicolo deve essere intestato al familiare.
Per usufruire delle agevolazioni è necessario possedere una certificazione che attesti “le ridotte o impedite capacità motorie” (la natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica della ASL o anche da parte di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità)
Coloro che si trovano nelle condizioni di handicap grave (art. 3 comma 3 della legge 104/92) psichico, sensoriale o motorio, possono usufruire delle agevolazioni, anche per l’acquisto di autoveicoli non adattati. Per non vedenti e sordomuti, è sufficiente il certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una commissione medica pubblica.
Per saperne di più è possibile consultare le pagine del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure contattare gli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.
Informazioni e chiarimenti possono essere richieste ai Servizi sociali dei Comuni.
2) ESENZIONE PAGAMENTO BOLLO AUTO
L’esenzione della tassa automobilistica, che si applica sia ai veicoli condotti da persone disabili sia a quelli utilizzati per l’accompagnamento dei disabili stessi, spetta alla persona con handicap/invalida intestataria del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico. L’esenzione è concessa per un solo autoveicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.
Si ha diritto all’esenzione anche in presenza di un veicolo non adattato, ed indipendentemente dal tipo di disabilità, purché si sia in possesso del certificato di gravità dell’handicap (articolo 3 comma 3 della legge 104/92) o in alternativa del certificato attestante il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento rilasciati dalla Commissione sanitaria presente in ogni Azienda USL.
Nel caso in cui il veicolo sia dotato di adattamento tecnico sia relativo ai comandi di guida, sia solo alla carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo per mettere il disabile in condizione di accedervi, è sufficiente la certificazione che attesti lo stato di handicap o di invalidità e l’affezione da patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
Le richieste devono essere presentate presso gli Uffici Provinciali ACI o presso le Delegazioni ACI , che forniscono anche consulenza e assistenza nella preparazione della documentazione necessaria.
Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’ACI.
3) CONTRIBUTI REGIONALI PER L’ACQUISTO E L’ADATTAMENTO DI AUTOVEICOLI PRIVATI
L’articolo 9 della Legge regionale 29/97 prevede contributi a favore delle persone disabili per l’acquisto o l’adattamento di autoveicoli privati.
Il termine per la presentazione delle domande è il 1° marzo di ogni anno per spese effettuate nel corso dell’anno precedente. La richiesta può essere presentata presso il Comune di residenza o altro Ente a tal fine delegato.
Per approfondimenti, per consultare la normativa e scaricare la modulistica, consultare il portale Emilia Romagna Sociale.
4) IL CONTRASSEGNO INVALIDI
Il contrassegno invalidi: o “contrassegno arancione” consente ai veicoli utilizzati dalle “persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” o da non vedenti di circolare in zone a traffico limitato o di parcheggiare negli spazi appositi riservati.
Per il rilascio l’interessato deve rivolgersi alla propria Azienda Usl e farsi rilasciare dall’ufficio medico legale la certificazione medica che attesti che il richiedente ha una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o è non vedente.
È necessario presentare una richiesta al Sindaco del Comune di residenza per il rilascio del contrassegno allegando il certificato ottenuto dalla Azienda Usl.
Il contrassegno ha validità quinquennale ed è rinnovabile presentando un certificato del proprio medico di base che confermi la persistenza delle condizioni sanitarie per le quali è stato rilasciato. Il contrassegno, il cui facsimile è approvato dal “Regolamento al Codice della Strada”, è uguale (e quindi valido) in tutta Italia. E’ concesso a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo.
Il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo.
Le tariffe di trasporto pubblico agevolato per anziani e disabili
La Regione Emilia-Romagna e i Comuni favoriscono la mobilità e l’utilizzo dei trasporti pubblici locali (Autobus e Ferrovie regionali), mettendo a disposizione delle persone anziane e dei disabili, abbonamenti annuali agevolati che è possibile acquistare presso le Aziende locali di trasporto presenti nei Comuni della Regione.
Gli abbonamenti agevolati, possono riguardare un percorso urbano, extraurbano o cumulativo (urbano + extraurbano) e sono venduti dall’Azienda di trasporto territorialmente competente a prezzi differenti in base al reddito della persona anziana o disabile.
Per ottenere l’abbonamento occorre rientrare nei limiti di reddito previsti dalla normativa regionale e, nel caso dei disabili, occorre anche documentare con un certificato la propria appartenenza ad una delle categorie sotto elencate (Delibera di Giunta 221 del 2005, con le disposizioni per il periodo 2005-2007).
Chi ha diritto agli abbonamenti agevolati ?
Disabili:
a. Invalidi civili o per cause di lavoro con invalidità permanente riconosciuta al 100%;
b. Ciechi totali e sordomuti anche se di età inferiore a 18 anni;
c. Ciechi con residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi, raggiungibile con la correzione di lenti;
d. Mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi civili per cause di guerra) e di servizio con invalidità fisica ascrivibile alla 1° categoria compresi gli invalidi di 1° categoria con assegni aggiuntivi di natura assistenziale;
e. Mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi civili per cause di guerra) o per servizio per una menomazione dell’integrità fisica ascrivibile alla categoria dalla 2^ alla 5^ della tabella A) allegata alla Legge 18 marzo 1968, n. 313;
f. Invalidi minori di 18 anni riconosciuti dalla Commissione medica competente come aventi diritto alla indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80, o alla indennità di frequenza di cui alla legge n.289/90;
g. Portatori di “pace-maker” ed emodializzati, sempre che muniti di certificazione medica probante rilasciata da struttura sanitaria pubblica, in quanto assimilabili alla categoria di invalidi di cui alla lettera a) suddetta;
h. Cittadini affetti da disturbi psichici gravi ed in carico ai SIMAP – Servizio di Igiene Mentale ed Assistenza Psichiatrica – muniti di apposito certificato medico rilasciato dal medesimo SIMAP attestante espressamente la gravità della patologia predetta nel rispetto dello spirito della legge 13 maggio 1978, n. 180;
i. Persone nella situazione di handicap grave di cui all’art.3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n.104 accertata ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge;
j. Mutilati ed invalidi per cause di lavoro con invalidità permanente riconosciuta superiore al 50%;
k. Invalidi civili ai quali sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore ai 2/3.
Altre categorie:
l. Cittadini insigniti del cavalierato dell’Ordine di Vittorio Veneto e vedove di caduti in guerra;
m. Ex deportati nei campi di sterminio nazisti (KZ) o perseguitati per motivi politici, religiosi o razziali;
Anziani:
n. Persone di età non inferiore a 58 anni per le donne ed a 63 anni per gli uomini che non vivono sole con un reddito personale imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore a 11.000 euro e, in caso di persona coniugata e non legalmente separata, con un reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF cumulato con quello del coniuge pari o inferiore 22.000 euro;
o. Persone di età non inferiore a 58 anni per le donne e 63 anni per gli uomini che vivono sole con un reddito personale complessivo imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore a 13.200 euro e, in caso di persona coniugata e non legalmente separata, con un reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF cumulato con quello del coniuge pari o inferiore 22.000 euro.
Per quello che riguarda il trasporto ferroviario, gli interessati debbono rivolgersi direttamente alle biglietterie con la certificazione che documenta il livello di disabilità.
Carburante: il servizio per gli invalidi dal benzinaio
Per accedere al servizio “Self-service post pay” la persona disabile deve esibire in modo visibile sul proprio veicolo il contrassegno invalidi – rilasciato dal Comune di residenza e già in possesso della maggior parte degli automobilisti diversamente abili.
Il contrassegno invalidi: o “contrassegno arancione” consente ai veicoli utilizzati dalle “persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” o da non vedenti di circolare in zone a traffico limitato o di parcheggiare negli spazi appositi riservati.
Per il rilascio l’interessato deve rivolgersi alla propria Az.Usl e farsi rilasciare dall’ufficio medico legale la certificazione medica che attesti che il richiedente ha una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o è non vedente.
È necessario presentare una richiesta al Sindaco del Comune di residenza per il rilascio del contrassegno allegando il certificato ottenuto dalla Az.Usl.
Il contrassegno ha validità quinquennale ed è rinnovabile presentando un certificato del proprio medico di base che confermi la persistenza delle condizioni sanitarie per le quali è stato rilasciato. Il contrassegno, il cui facsimile è approvato dal “Regolamento al Codice della Strada”, è uguale (e quindi valido) in tutta Italia. È concesso a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo.
Il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo (qualsiasi esso sia).
Il servizio di rifornimento “assistito” è disponibile presso i distributori di carburante che aderiscono all´iniziativa, riconoscibili da un apposito logo recante la scritta: SERVIZIO “SELF-SERVICE POST PAY” ASSISTITO PER PERSONE DISABILI MUNITE DI CONTRASSEGNO.
Alla data del 24 settembre 2004, il servizio è disponibile in oltre 190 distributori di carburante sul territorio regionale. Per conoscere i gestori che hanno aderito all´iniziativa è possibile consultare l’elenco attraverso il link in fondo alla pagina.
I Gestori di distributori di carburante che desiderano aderire all´iniziativa possono inviare una semplice richiesta al seguente indirizzo:
Regione Emilia-Romagna
Assessorato Politiche sociali. Immigrazione.
Progetto giovani. Cooperazione Internazionale.
AREA ANZIANI E DISABILI
Viale Aldo Moro 21 – 40127 – Bologna
Mail: lmazza@regione.emilia-romgana.it – bschiavon@regione.emilia-romagna.it
Contrassegno invalidi per la circolazione e la sosta
Le “persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” e per i non vedenti è possibile ottenere, previa visita medica che attesti questa condizione, il cosiddetto “contrassegno invalidi” o “contrassegno arancione”.
Per il rilascio l’interessato deve rivolgersi al servizio di medicina legale della propria Azienda Usl e farsi rilasciare dall’ufficio medico legale la certificazione medica che attesti che il richiedente ha una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o è non vedente. Non è quindi sufficiente, ad oggi, il certificato di invalidità civile.
Norme in Emilia Romagna
Servizi, contributi e opportunità per le persone disabili e gli anziani:
mobilità privata e bollo auto (LR 29/97)
principali benefici previsti per la mobilità privata di anziani e disabili sono:
- Le agevolazioni fiscali previste dalla normativa statale per l’acquisto o l’adattamento di veicoli;
- L’esenzione dal pagamento del bollo auto;
- I contributi regionali previsti dalla LR 29/97 per l’acquisto o l’adattamento di un autoveicolo privato (articolo 9);
- Il contrassegno invalidi.
1) AGEVOLAZIONI FISCALI PER VEICOLI PRIVATI
Acquisto ed allestimento del veicolo
Per l’acquisto e l’allestimento dell’autoveicolo nuovo ed usato sono previste le seguenti agevolazioni fiscali:
- Iva al 4% (per cilindrate fino a 2000cc, a benzina e a 2800 cc, a diesel);
- Detrazione IRPEF (19% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di € 18.075,99 per l’acquisto e l’eventuale adattamento);
- Esenzione delle imposte di trascrizione, anche sulla registrazione dei passaggi di proprietà;
Per quali veicoli sono previste le agevolazioni:
- Motocarrozzette;
- Autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per il trasporto specifico del disabile;
- Autocaravan (solo per la detrazione Irpef del 19%);
- non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar” che possono essere condotte senza patente.
Come devono essere adattati i veicoli ai fini delle agevolazioni:
- Con modifiche dei comandi di guida, compreso il cambio automatico (o frizione automatica); purché prescritti dalla Commissione Medica Locale per l’accertamento dell’idoneità alla guida; prima di procedere all’acquisto e/o alle modifiche del veicolo è quindi necessario possedere il certificato medico rilasciato dalla Commissione Medica o la patente di guida speciale.
- Con allestimenti per facilitare l’accesso ed il trasporto (ad es. sedili girevoli, sollevatori, ecc.)
Beneficiari delle agevolazioni
Il veicolo adattato deve essere intestato alla persona interessata; se però questi è fiscalmente a carico di un familiare, il veicolo deve essere intestato al familiare.
Per usufruire delle agevolazioni è necessario possedere una certificazione che attesti “le ridotte o impedite capacità motorie” (la natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica della ASL o anche da parte di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità)
Coloro che si trovano nelle condizioni di handicap grave (art. 3 comma 3 della legge 104/92) psichico, sensoriale o motorio, possono usufruire delle agevolazioni, anche per l’acquisto di autoveicoli non adattati. Per non vedenti e sordomuti, è sufficiente il certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una commissione medica pubblica.
Per saperne di più è possibile consultare le pagine del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure contattare gli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.
Informazioni e chiarimenti possono essere richieste ai Servizi sociali dei Comuni.
2) ESENZIONE PAGAMENTO BOLLO AUTO
L’esenzione della tassa automobilistica, che si applica sia ai veicoli condotti da persone disabili sia a quelli utilizzati per l’accompagnamento dei disabili stessi, spetta alla persona con handicap/invalida intestataria del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico. L’esenzione è concessa per un solo autoveicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.
Si ha diritto all’esenzione anche in presenza di un veicolo non adattato, ed indipendentemente dal tipo di disabilità, purché si sia in possesso del certificato di gravità dell’handicap (articolo 3 comma 3 della legge 104/92) o in alternativa del certificato attestante il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento rilasciati dalla Commissione sanitaria presente in ogni Azienda USL.
Nel caso in cui il veicolo sia dotato di adattamento tecnico sia relativo ai comandi di guida, sia solo alla carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo per mettere il disabile in condizione di accedervi, è sufficiente la certificazione che attesti lo stato di handicap o di invalidità e l’affezione da patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
Le richieste devono essere presentate presso gli Uffici Provinciali ACI o presso le Delegazioni ACI , che forniscono anche consulenza e assistenza nella preparazione della documentazione necessaria.
Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’ACI.
3) CONTRIBUTI REGIONALI PER L’ACQUISTO E L’ADATTAMENTO DI AUTOVEICOLI PRIVATI
L’articolo 9 della Legge regionale 29/97 prevede contributi a favore delle persone disabili per l’acquisto o l’adattamento di autoveicoli privati.
Il termine per la presentazione delle domande è il 1° marzo di ogni anno per spese effettuate nel corso dell’anno precedente. La richiesta può essere presentata presso il Comune di residenza o altro Ente a tal fine delegato.
Per approfondimenti, per consultare la normativa e scaricare la modulistica, consultare il portale Emilia Romagna Sociale.
4) IL CONTRASSEGNO INVALIDI
Il contrassegno invalidi: o “contrassegno arancione” consente ai veicoli utilizzati dalle “persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” o da non vedenti di circolare in zone a traffico limitato o di parcheggiare negli spazi appositi riservati.
Per il rilascio l’interessato deve rivolgersi alla propria Azienda Usl e farsi rilasciare dall’ufficio medico legale la certificazione medica che attesti che il richiedente ha una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o è non vedente.
È necessario presentare una richiesta al Sindaco del Comune di residenza per il rilascio del contrassegno allegando il certificato ottenuto dalla Azienda Usl.
Il contrassegno ha validità quinquennale ed è rinnovabile presentando un certificato del proprio medico di base che confermi la persistenza delle condizioni sanitarie per le quali è stato rilasciato. Il contrassegno, il cui facsimile è approvato dal “Regolamento al Codice della Strada”, è uguale (e quindi valido) in tutta Italia. E’ concesso a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo.
Il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo.
Le tariffe di trasporto pubblico agevolato per anziani e disabili
La Regione Emilia-Romagna e i Comuni favoriscono la mobilità e l’utilizzo dei trasporti pubblici locali (Autobus e Ferrovie regionali), mettendo a disposizione delle persone anziane e dei disabili, abbonamenti annuali agevolati che è possibile acquistare presso le Aziende locali di trasporto presenti nei Comuni della Regione.
Gli abbonamenti agevolati, possono riguardare un percorso urbano, extraurbano o cumulativo (urbano + extraurbano) e sono venduti dall’Azienda di trasporto territorialmente competente a prezzi differenti in base al reddito della persona anziana o disabile.
Per ottenere l’abbonamento occorre rientrare nei limiti di reddito previsti dalla normativa regionale e, nel caso dei disabili, occorre anche documentare con un certificato la propria appartenenza ad una delle categorie sotto elencate (Delibera di Giunta 221 del 2005, con le disposizioni per il periodo 2005-2007).
Chi ha diritto agli abbonamenti agevolati ?
Disabili:
a. Invalidi civili o per cause di lavoro con invalidità permanente riconosciuta al 100%;
b. Ciechi totali e sordomuti anche se di età inferiore a 18 anni;
c. Ciechi con residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi, raggiungibile con la correzione di lenti;
d. Mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi civili per cause di guerra) e di servizio con invalidità fisica ascrivibile alla 1° categoria compresi gli invalidi di 1° categoria con assegni aggiuntivi di natura assistenziale;
e. Mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi civili per cause di guerra) o per servizio per una menomazione dell’integrità fisica ascrivibile alla categoria dalla 2^ alla 5^ della tabella A) allegata alla Legge 18 marzo 1968, n. 313;
f. Invalidi minori di 18 anni riconosciuti dalla Commissione medica competente come aventi diritto alla indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80, o alla indennità di frequenza di cui alla legge n.289/90;
g. Portatori di “pace-maker” ed emodializzati, sempre che muniti di certificazione medica probante rilasciata da struttura sanitaria pubblica, in quanto assimilabili alla categoria di invalidi di cui alla lettera a) suddetta;
h. Cittadini affetti da disturbi psichici gravi ed in carico ai SIMAP – Servizio di Igiene Mentale ed Assistenza Psichiatrica – muniti di apposito certificato medico rilasciato dal medesimo SIMAP attestante espressamente la gravità della patologia predetta nel rispetto dello spirito della legge 13 maggio 1978, n. 180;
i. Persone nella situazione di handicap grave di cui all’art.3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n.104 accertata ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge;
j. Mutilati ed invalidi per cause di lavoro con invalidità permanente riconosciuta superiore al 50%;
k. Invalidi civili ai quali sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore ai 2/3.
Altre categorie:
l. Cittadini insigniti del cavalierato dell’Ordine di Vittorio Veneto e vedove di caduti in guerra;
m. Ex deportati nei campi di sterminio nazisti (KZ) o perseguitati per motivi politici, religiosi o razziali;
Anziani:
n. Persone di età non inferiore a 58 anni per le donne ed a 63 anni per gli uomini che non vivono sole con un reddito personale imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore a 11.000 euro e, in caso di persona coniugata e non legalmente separata, con un reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF cumulato con quello del coniuge pari o inferiore 22.000 euro;
o. Persone di età non inferiore a 58 anni per le donne e 63 anni per gli uomini che vivono sole con un reddito personale complessivo imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore a 13.200 euro e, in caso di persona coniugata e non legalmente separata, con un reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF cumulato con quello del coniuge pari o inferiore 22.000 euro.
Per quello che riguarda il trasporto ferroviario, gli interessati debbono rivolgersi direttamente alle biglietterie con la certificazione che documenta il livello di disabilità.
Carburante: il servizio per gli invalidi dal benzinaio
Per accedere al servizio “Self-service post pay” la persona disabile deve esibire in modo visibile sul proprio veicolo il contrassegno invalidi – rilasciato dal Comune di residenza e già in possesso della maggior parte degli automobilisti diversamente abili.
Il contrassegno invalidi: o “contrassegno arancione” consente ai veicoli utilizzati dalle “persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” o da non vedenti di circolare in zone a traffico limitato o di parcheggiare negli spazi appositi riservati.
Per il rilascio l’interessato deve rivolgersi alla propria Az.Usl e farsi rilasciare dall’ufficio medico legale la certificazione medica che attesti che il richiedente ha una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o è non vedente.
È necessario presentare una richiesta al Sindaco del Comune di residenza per il rilascio del contrassegno allegando il certificato ottenuto dalla Az.Usl.
Il contrassegno ha validità quinquennale ed è rinnovabile presentando un certificato del proprio medico di base che confermi la persistenza delle condizioni sanitarie per le quali è stato rilasciato. Il contrassegno, il cui facsimile è approvato dal “Regolamento al Codice della Strada”, è uguale (e quindi valido) in tutta Italia. È concesso a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo.
Il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo (qualsiasi esso sia).
Il servizio di rifornimento “assistito” è disponibile presso i distributori di carburante che aderiscono all´iniziativa, riconoscibili da un apposito logo recante la scritta: SERVIZIO “SELF-SERVICE POST PAY” ASSISTITO PER PERSONE DISABILI MUNITE DI CONTRASSEGNO.
Alla data del 24 settembre 2004, il servizio è disponibile in oltre 190 distributori di carburante sul territorio regionale. Per conoscere i gestori che hanno aderito all´iniziativa è possibile consultare l’elenco attraverso il link in fondo alla pagina.
I Gestori di distributori di carburante che desiderano aderire all´iniziativa possono inviare una semplice richiesta al seguente indirizzo:
Regione Emilia-Romagna
Assessorato Politiche sociali. Immigrazione.
Progetto giovani. Cooperazione Internazionale.
AREA ANZIANI E DISABILI
Viale Aldo Moro 21 – 40127 – Bologna
Mail: lmazza@regione.emilia-romgana.it – bschiavon@regione.emilia-romagna.it
Le Tariffe di trasporto pubblico agevolate
La Regione Emilia-Romagna e i Comuni favoriscono la mobilità e l’utilizzo dei trasporti pubblici locali (Autobus e Ferrovie regionali) mettendo a disposizione delle persone anziane o disabili abbonamenti annuali agevolati che è possibile acquistare presso le Aziende locali di trasporto
Norme in Emilia Romagna
Servizi, contributi e opportunità per le persone disabili e gli anziani:
mobilità privata e bollo auto (LR 29/97)
principali benefici previsti per la mobilità privata di anziani e disabili sono:
- Le agevolazioni fiscali previste dalla normativa statale per l’acquisto o l’adattamento di veicoli;
- L’esenzione dal pagamento del bollo auto;
- I contributi regionali previsti dalla LR 29/97 per l’acquisto o l’adattamento di un autoveicolo privato (articolo 9);
- Il contrassegno invalidi.
1) AGEVOLAZIONI FISCALI PER VEICOLI PRIVATI
Acquisto ed allestimento del veicolo
Per l’acquisto e l’allestimento dell’autoveicolo nuovo ed usato sono previste le seguenti agevolazioni fiscali:
- Iva al 4% (per cilindrate fino a 2000cc, a benzina e a 2800 cc, a diesel);
- Detrazione IRPEF (19% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di € 18.075,99 per l’acquisto e l’eventuale adattamento);
- Esenzione delle imposte di trascrizione, anche sulla registrazione dei passaggi di proprietà;
Per quali veicoli sono previste le agevolazioni:
- Motocarrozzette;
- Autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per il trasporto specifico del disabile;
- Autocaravan (solo per la detrazione Irpef del 19%);
- non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar” che possono essere condotte senza patente.
Come devono essere adattati i veicoli ai fini delle agevolazioni:
- Con modifiche dei comandi di guida, compreso il cambio automatico (o frizione automatica); purché prescritti dalla Commissione Medica Locale per l’accertamento dell’idoneità alla guida; prima di procedere all’acquisto e/o alle modifiche del veicolo è quindi necessario possedere il certificato medico rilasciato dalla Commissione Medica o la patente di guida speciale.
- Con allestimenti per facilitare l’accesso ed il trasporto (ad es. sedili girevoli, sollevatori, ecc.)
Beneficiari delle agevolazioni
Il veicolo adattato deve essere intestato alla persona interessata; se però questi è fiscalmente a carico di un familiare, il veicolo deve essere intestato al familiare.
Per usufruire delle agevolazioni è necessario possedere una certificazione che attesti “le ridotte o impedite capacità motorie” (la natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica della ASL o anche da parte di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità)
Coloro che si trovano nelle condizioni di handicap grave (art. 3 comma 3 della legge 104/92) psichico, sensoriale o motorio, possono usufruire delle agevolazioni, anche per l’acquisto di autoveicoli non adattati. Per non vedenti e sordomuti, è sufficiente il certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una commissione medica pubblica.
Per saperne di più è possibile consultare le pagine del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure contattare gli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.
Informazioni e chiarimenti possono essere richieste ai Servizi sociali dei Comuni.
2) ESENZIONE PAGAMENTO BOLLO AUTO
L’esenzione della tassa automobilistica, che si applica sia ai veicoli condotti da persone disabili sia a quelli utilizzati per l’accompagnamento dei disabili stessi, spetta alla persona con handicap/invalida intestataria del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico. L’esenzione è concessa per un solo autoveicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.
Si ha diritto all’esenzione anche in presenza di un veicolo non adattato, ed indipendentemente dal tipo di disabilità, purché si sia in possesso del certificato di gravità dell’handicap (articolo 3 comma 3 della legge 104/92) o in alternativa del certificato attestante il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento rilasciati dalla Commissione sanitaria presente in ogni Azienda USL.
Nel caso in cui il veicolo sia dotato di adattamento tecnico sia relativo ai comandi di guida, sia solo alla carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo per mettere il disabile in condizione di accedervi, è sufficiente la certificazione che attesti lo stato di handicap o di invalidità e l’affezione da patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
Le richieste devono essere presentate presso gli Uffici Provinciali ACI o presso le Delegazioni ACI , che forniscono anche consulenza e assistenza nella preparazione della documentazione necessaria.
Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’ACI.
3) CONTRIBUTI REGIONALI PER L’ACQUISTO E L’ADATTAMENTO DI AUTOVEICOLI PRIVATI
L’articolo 9 della Legge regionale 29/97 prevede contributi a favore delle persone disabili per l’acquisto o l’adattamento di autoveicoli privati.
Il termine per la presentazione delle domande è il 1° marzo di ogni anno per spese effettuate nel corso dell’anno precedente. La richiesta può essere presentata presso il Comune di residenza o altro Ente a tal fine delegato.
Per approfondimenti, per consultare la normativa e scaricare la modulistica, consultare il portale Emilia Romagna Sociale.
4) IL CONTRASSEGNO INVALIDI
Il contrassegno invalidi: o “contrassegno arancione” consente ai veicoli utilizzati dalle “persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” o da non vedenti di circolare in zone a traffico limitato o di parcheggiare negli spazi appositi riservati.
Per il rilascio l’interessato deve rivolgersi alla propria Azienda Usl e farsi rilasciare dall’ufficio medico legale la certificazione medica che attesti che il richiedente ha una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o è non vedente.
È necessario presentare una richiesta al Sindaco del Comune di residenza per il rilascio del contrassegno allegando il certificato ottenuto dalla Azienda Usl.
Il contrassegno ha validità quinquennale ed è rinnovabile presentando un certificato del proprio medico di base che confermi la persistenza delle condizioni sanitarie per le quali è stato rilasciato. Il contrassegno, il cui facsimile è approvato dal “Regolamento al Codice della Strada”, è uguale (e quindi valido) in tutta Italia. E’ concesso a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo.
Il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo.
Le tariffe di trasporto pubblico agevolato per anziani e disabili
La Regione Emilia-Romagna e i Comuni favoriscono la mobilità e l’utilizzo dei trasporti pubblici locali (Autobus e Ferrovie regionali), mettendo a disposizione delle persone anziane e dei disabili, abbonamenti annuali agevolati che è possibile acquistare presso le Aziende locali di trasporto presenti nei Comuni della Regione.
Gli abbonamenti agevolati, possono riguardare un percorso urbano, extraurbano o cumulativo (urbano + extraurbano) e sono venduti dall’Azienda di trasporto territorialmente competente a prezzi differenti in base al reddito della persona anziana o disabile.
Per ottenere l’abbonamento occorre rientrare nei limiti di reddito previsti dalla normativa regionale e, nel caso dei disabili, occorre anche documentare con un certificato la propria appartenenza ad una delle categorie sotto elencate (Delibera di Giunta 221 del 2005, con le disposizioni per il periodo 2005-2007).
Chi ha diritto agli abbonamenti agevolati ?
Disabili:
a. Invalidi civili o per cause di lavoro con invalidità permanente riconosciuta al 100%;
b. Ciechi totali e sordomuti anche se di età inferiore a 18 anni;
c. Ciechi con residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi, raggiungibile con la correzione di lenti;
d. Mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi civili per cause di guerra) e di servizio con invalidità fisica ascrivibile alla 1° categoria compresi gli invalidi di 1° categoria con assegni aggiuntivi di natura assistenziale;
e. Mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi civili per cause di guerra) o per servizio per una menomazione dell’integrità fisica ascrivibile alla categoria dalla 2^ alla 5^ della tabella A) allegata alla Legge 18 marzo 1968, n. 313;
f. Invalidi minori di 18 anni riconosciuti dalla Commissione medica competente come aventi diritto alla indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80, o alla indennità di frequenza di cui alla legge n.289/90;
g. Portatori di “pace-maker” ed emodializzati, sempre che muniti di certificazione medica probante rilasciata da struttura sanitaria pubblica, in quanto assimilabili alla categoria di invalidi di cui alla lettera a) suddetta;
h. Cittadini affetti da disturbi psichici gravi ed in carico ai SIMAP – Servizio di Igiene Mentale ed Assistenza Psichiatrica – muniti di apposito certificato medico rilasciato dal medesimo SIMAP attestante espressamente la gravità della patologia predetta nel rispetto dello spirito della legge 13 maggio 1978, n. 180;
i. Persone nella situazione di handicap grave di cui all’art.3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n.104 accertata ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge;
j. Mutilati ed invalidi per cause di lavoro con invalidità permanente riconosciuta superiore al 50%;
k. Invalidi civili ai quali sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore ai 2/3.
Altre categorie:
l. Cittadini insigniti del cavalierato dell’Ordine di Vittorio Veneto e vedove di caduti in guerra;
m. Ex deportati nei campi di sterminio nazisti (KZ) o perseguitati per motivi politici, religiosi o razziali;
Anziani:
n. Persone di età non inferiore a 58 anni per le donne ed a 63 anni per gli uomini che non vivono sole con un reddito personale imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore a 11.000 euro e, in caso di persona coniugata e non legalmente separata, con un reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF cumulato con quello del coniuge pari o inferiore 22.000 euro;
o. Persone di età non inferiore a 58 anni per le donne e 63 anni per gli uomini che vivono sole con un reddito personale complessivo imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore a 13.200 euro e, in caso di persona coniugata e non legalmente separata, con un reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF cumulato con quello del coniuge pari o inferiore 22.000 euro.
Per quello che riguarda il trasporto ferroviario, gli interessati debbono rivolgersi direttamente alle biglietterie con la certificazione che documenta il livello di disabilità.
Carburante: il servizio per gli invalidi dal benzinaio
Per accedere al servizio “Self-service post pay” la persona disabile deve esibire in modo visibile sul proprio veicolo il contrassegno invalidi – rilasciato dal Comune di residenza e già in possesso della maggior parte degli automobilisti diversamente abili.
Il contrassegno invalidi: o “contrassegno arancione” consente ai veicoli utilizzati dalle “persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” o da non vedenti di circolare in zone a traffico limitato o di parcheggiare negli spazi appositi riservati.
Per il rilascio l’interessato deve rivolgersi alla propria Az.Usl e farsi rilasciare dall’ufficio medico legale la certificazione medica che attesti che il richiedente ha una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o è non vedente.
È necessario presentare una richiesta al Sindaco del Comune di residenza per il rilascio del contrassegno allegando il certificato ottenuto dalla Az.Usl.
Il contrassegno ha validità quinquennale ed è rinnovabile presentando un certificato del proprio medico di base che confermi la persistenza delle condizioni sanitarie per le quali è stato rilasciato. Il contrassegno, il cui facsimile è approvato dal “Regolamento al Codice della Strada”, è uguale (e quindi valido) in tutta Italia. È concesso a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo.
Il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo (qualsiasi esso sia).
Il servizio di rifornimento “assistito” è disponibile presso i distributori di carburante che aderiscono all´iniziativa, riconoscibili da un apposito logo recante la scritta: SERVIZIO “SELF-SERVICE POST PAY” ASSISTITO PER PERSONE DISABILI MUNITE DI CONTRASSEGNO.
Alla data del 24 settembre 2004, il servizio è disponibile in oltre 190 distributori di carburante sul territorio regionale. Per conoscere i gestori che hanno aderito all´iniziativa è possibile consultare l’elenco attraverso il link in fondo alla pagina.
I Gestori di distributori di carburante che desiderano aderire all´iniziativa possono inviare una semplice richiesta al seguente indirizzo:
Regione Emilia-Romagna
Assessorato Politiche sociali. Immigrazione.
Progetto giovani. Cooperazione Internazionale.
AREA ANZIANI E DISABILI
Viale Aldo Moro 21 – 40127 – Bologna
Mail: lmazza@regione.emilia-romgana.it – bschiavon@regione.emilia-romagna.it
Carburante: il servizio per gli invalidi dal benzinaio
Per gli automobilisti con contrassegno invalidi c’è la possibilità di effettuare le operazioni di “self-service post pay” tramite il personale addetto ed usufruire delle condizioni di sconto previste per questo sistema di rifornimento.
Scopri come fare
Carburante: il servizio per gli invalidi dal benzinaio
Per accedere al servizio “Self-service post pay” la persona disabile deve esibire in modo visibile sul proprio veicolo il contrassegno invalidi – rilasciato dal Comune di residenza e già in possesso della maggior parte degli automobilisti diversamente abili.
Il contrassegno invalidi: o “contrassegno arancione” consente ai veicoli utilizzati dalle “persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” o da non vedenti di circolare in zone a traffico limitato o di parcheggiare negli spazi appositi riservati.
Per il rilascio l’interessato deve rivolgersi alla propria Az.Usl e farsi rilasciare dall’ufficio medico legale la certificazione medica che attesti che il richiedente ha una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o è non vedente.
È necessario presentare una richiesta al Sindaco del Comune di residenza per il rilascio del contrassegno allegando il certificato ottenuto dalla Az.Usl.
Il contrassegno ha validità quinquennale ed è rinnovabile presentando un certificato del proprio medico di base che confermi la persistenza delle condizioni sanitarie per le quali è stato rilasciato. Il contrassegno, il cui facsimile è approvato dal “Regolamento al Codice della Strada”, è uguale (e quindi valido) in tutta Italia. È concesso a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo.
Il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo (qualsiasi esso sia).
Il servizio di rifornimento “assistito” è disponibile presso i distributori di carburante che aderiscono all´iniziativa, riconoscibili da un apposito logo recante la scritta: SERVIZIO “SELF-SERVICE POST PAY” ASSISTITO PER PERSONE DISABILI MUNITE DI CONTRASSEGNO.
Alla data del 24 settembre 2004, il servizio è disponibile in oltre 190 distributori di carburante sul territorio regionale. Per conoscere i gestori che hanno aderito all´iniziativa è possibile consultare l’elenco attraverso il link in fondo alla pagina.
I Gestori di distributori di carburante che desiderano aderire all´iniziativa possono inviare una semplice richiesta al seguente indirizzo:
Regione Emilia-Romagna
Assessorato Politiche sociali. Immigrazione.
Progetto giovani. Cooperazione Internazionale.
AREA ANZIANI E DISABILI
Viale Aldo Moro 21 – 40127 – Bologna
Mail: lmazza@regione.emilia-romgana.it – bschiavon@regione.emilia-romagna.it