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Febbraio 2009 - Agevolazioni sull’energia elettrica: come fare

Sono operative le procedure per richiedere le agevolazioni sull’energia elettrica e bisognerà farlo entro il 31 marzo 2009, presentando la domanda al proprio Comune.

La compensazione tariffaria è prevista per due categorie di utenti: per i clienti domestici in condizioni di disagio economico e per quelli in stato di disagio fisico, ovvero che usano apparecchiature salvavita.

Le due agevolazioni sono cumulabili e retroattive al 2008.

A quanto ammonta l’agevolazione

Per l’anno 2008, per le situazioni di disagio economico, il valore del bonus sarà differenziato a seconda del numero di componenti della famiglia anagrafica: 60 euro/anno per un nucleo familiare di 1-2 persone, 78 euro/anno per un nucleo di 3-4 persone, 135 euro/anno per un nucleo familiare con più di quattro persone.

Il bonus da riconoscere ai clienti che utilizzano apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita del paziente è di 150 euro/anno.

Con deliberazione 19 dicembre 2008 ARG/elt 191/08, l’Autorità ha aggiornato l’importo del bonus per l’anno 2009. Per le situazioni di disagio economico, il valore del bonus sarà di 58 euro/anno per un nucleo familiare di 1-2 persone, 75 euro/anno per un nucleo di 3-4 persone, 130 euro/anno per un nucleo familiare con più di quattro persone.

Disagio economico

Il disagio economico fa riferimento all’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, indicato in 7.500 euro annui e che siano clienti domestici, intestatari di una fornitura elettrica nell’abitazione di residenza con potenza impegnata fino a 3 kW.

Per il calcolo e la certificazione dell’ISEE è possibile rivolgersi ai CAAF (Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale) ed è proprio questo uno dei documenti da presentare al proprio Comune unitamente al modello di richiesta (Modulo A).

Disagio fisico

Per “disagio fisico”, ci si riferisce esclusivamente alle persone che usano apparecchi elettromedicali attinenti le funzioni vitali.

Si tratta , quindi, alle apparecchiature necessarie all’esistenza in vita di chi le usa. Sono certamente inclusi gli apparecchi attinenti alla funzione respiratoria (ventilatori, concentratori di ossigeno, broncoaspiratori ecc.), a quella urinaria (dialisi a domicilio) e alimentare (pompe enterali, infusori ecc.). Non sono inclusi, invece, servoscala, piattaforme elevatrici, caricabatterie per carrozzine, ascensori ed altri apparecchi pur utili all’autonomia personale, ma non considerati strettamenti attinenti alle funzioni vitali.

È prevista una documentazione “probatoria” che i clienti con disagio fisico dovranno presentare al proprio Comune. I documenti accettabili, alternativamente, sono due.

Il primo: una certificazione sanitaria rilasciata dall’Azienda USL di residenza, che attesti l’uso di apparecchiature elettromedicali salvavita, cioè vicarianti funzioni vitali (è disponibile anche un facsimile).

Il secondo: un’autocertificazione (Modulo C) – da parte del cliente nel cui nucleo sia presente una persona che usa apparecchiature elettromedicali salvavita – ove si dichiari l’inserimento nell’elenco degli utenti compresi nel Piano di Emergenza per la Sicurezza del Servizio Elettrico (PESSE).

Quest’ultimo prevede fra l’altro l’individuazione di quei clienti da “tutelare” nel caso di black-out programmati o di emergenze energetiche e fra questi clienti ci sono proprio le persone che usano apparecchi salvavita. Coloro che sono inclusi in questo elenco riceveranno un’apposita comunicazione da parte dei distributori.

Oltre a questi documenti è necessario presentare il Modulo B (disagio fisico), debitamente compilato. Come già detto, il bonus in questo caso è fisso, vale a dire 150 euro annui.

Riepilogando:

  1. La domanda va presentata presso il Comune di residenza compilando il Modulo B a cui va allegato uno dei due documenti elencati sotto;
  2. Se si è ricevuta dal fornitore dell’energia elettrica la dichiarazione che l’utente è iscritto nel PSSE (Piano di Emergenza per la Sicurezza del Servizio Elettrico) è sufficiente compilare il Modulo C di autocertificazione.
  3. Se NON si è ricevuta dal fornitore dell’energia elettrica la dichiarazione che l’utente è iscritto nel PSSE è necessario rivolgersi alla propria Azienda Usl e farsi rilasciare una certificazione in cui lo specialista dichiara l’uso di apparecchi salvavita. L’Autorità per l’energia elettrica ha messo a disposizione un facsimile. È consigliabile rivolgersi al servizio dell’Azienda che segue direttamente la persona per l’uso degli apparecchi elettromedicali.
  4. Se si rientra anche nei requisiti per il disagio economico è necessario presentare anche la domanda attraverso il Modulo A.

Si ricorda ancora la scadenza: il 31 marzo 2009.

Dovendo affrontare i temi correlati alle agevolazioni fiscali e tributarie è necessario avere chiari alcuni concetti basilari o che ricorrono con maggiore frequenza in questo ambito legislativo.

L’imposta: è una parte della ricchezza di un privato (sia un singolo o una azienda o una società) che lo Stato (o gli Enti locali o pubblici) preleva – con modalità omogenee – a chiunque sia titolare di reddito. Per ogni imposta ci sono tre elementi: il soggetto (chi paga); l’oggetto dell’imposta (su cosa si paga); la fonte o l’aliquota (cioè l’ammontare in valori assoluti o percentuali del prelievo tributario).

L’imposta diretta: è quella che colpisce direttamente la ricchezza, quando cioè questa esiste già come un bene (es. il patrimonio) o quando viene prodotta con un servizio o una prestazione (il reddito).
L’esempio più noto di imposta diretta è l’IRPeF, l’imposta sul reddito delle persone fisiche, cioè quella che si versa annualmente in occasione delle denuncia dei redditi oppure che viene prelevata direttamente alla fonte (es. quando viene versato lo stipendio).

L’imposta indiretta: è quella che colpisce indirettamente la ricchezza nel momento in cui questa viene trasferita (es. la vendita di un bene) o viene consumata (es. fruizione di un servizio o di una prestazione).
Esempi di imposta indiretta: IVA, le imposte di fabbricazione, i dazi doganali, le imposte su giochi, lotterie, tabacchi.
Altre imposte, vengono poi versate in occasione di donazioni, successioni, concessioni, concessioni governative, registrazioni.

La tassa: per poter accedere ad alcuni servizi il cittadino deve pagare allo Stato o a Enti pubblici o locali, una tassa. Gli esempi più noti sono quelli delle tasse amministrative o giudiziarie.

Agevolazioni: la normativa fiscale prevede alcune agevolazioni da applicarsi all’atto della riscossione delle imposte indirette, delle imposte dirette e delle concessioni governative. Tali agevolazioni derivano dalla particolarità dell’oggetto dell’imposta (es. un ausilio, un servizio di assistenza ecc.), oppure dal peculiarità del soggetto che dovrebbe versare tale imposta (es.: un’associazione ONLUS, un disabile ecc.); le agevolazioni investono la fonte o l’aliquota dell’imposta (es.: l’IVA al 4%, l’esenzione della tassa automobilistica).
Agevolazioni per le persone con disabilità e i loro familiari sono previste dalla normativa che riguarda: IVA, IRPEF (imposte sui redditi), tasse di concessione governativa, tasse automobilistiche.

Ancora due concetti da chiarire in relazione alla denuncia dei redditi; per ora chiariamo solo il meccanismo di calcolo. In sede di denuncia annuale dei redditi è possibile far valere alcune spese sostenute, e riconosciute dallo Stato come peculiari, applicando due diversi strumenti: la detraibilità e la deducibilità.

Detraibilità: Le spese sostenute si detraggono dall’imposta lorda che si deve allo Stato; questa sottrazione è effettuata in percentuale; ad esempio le spese sanitarie sostenute nel 1998 possono essere detratte in ragione del 19%. Le spese ammesse alla detrazione sono indicate dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIIRR) e dalle istruzioni per la compilazione dei Modelli 730 e Unico. Il meccanismo è, quindi, il seguente: se si è sostenuto una spesa (ammessa alla detrazione) di euro 1000, si potrà detrarre dall’imposta che si deve allo Stato euro 190.

Deducibilità: è ammessa solo per pochi oneri (es. spese di assistenza specifica ad un portatore di handicap) e consente di sottrarre le relative spese sostenute e documentate – dal reddito complessivo. Supponendo quindi che il reddito complessivo sia di 20.000 euro, e la spesa deducibile pari a 2.000 euro, il calcolo dell’imposta dovuta allo Stato sarà effettuato su 18.000 euro.

Leggi di riferimento

La produzione normativa in ambito fiscale e tributario è frequente e incessante e ciò richiede un aggiornamento continuo; gli stessi contenuti di questo breve documento potrebbero essere superati già fra qualche mese. In ogni caso i riferimenti legislativi, che vengono modificati continuamente, sono tre:

  • Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633
    “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”; è il provvedimento che regolamenta la modalità di applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto, e delle relative aliquote.
  • Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
    “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.”; viene spesso richiamato con l’abbreviazione TUIIRR oppure TUIR. E’ il provvedimento che regola, appunto, le imposte sui redditi delle persone fisiche, delle società, delle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), ecc. Anche questo provvedimento viene continuamente rivisto e modificato.
  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 
    “Disciplina delle tasse di concessione governativa”. Interessa marginalmente nello svolgimento del presente documento, ma lo citiamo per completezza.

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