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Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti: importi e limiti reddituali per il 2010

Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell’inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.

Per il 2010 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell’INPS con Circolare del 29 dicembre gennaio 2009, n. 132.

Nella tabella che segue riportiamo gli importi in euro, comparati con quelli del 2009.

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(fonte Hadylex.org)

Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti: importi e limiti reddituali per il 2009

Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell’inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.

Per il 2009 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell’INPS con Circolare del 2 gennaio 2009, n. 1.

Nella tabella che segue riportiamo gli importi in euro, comparati con quelli del 2008.

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(fonte Hadylex.org)

Bonus straordinario: nuova circolare dell'Agenzia delle entrate

ATTENZIONE: il presente documento è stato aggiornato alla luce delle modifiche apportate dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 febbraio 2009. 

Nei giorni scorsi, in un’audizione alla Camera, su interrogazione parlamentare, il Governo ha rassicurato circa la soluzione imminente di alcune sperequazioni relative all’erogazione del bonus per le famiglie, con riferimento alle persone con disabilità.

Avevamo segnalato tali disequità in una nota precedente. Fra tutte, quella più rilevante, riguardava la mancata concessione del bonus, nel caso ad essere disabile fosse il richiedente stesso.

Il Ministro Tremonti aveva annunciato una specifica e risolutiva Circolare dell’Agenzia delle entrate che, in effetti, è stata pubblicata ieri. Circolare 3 febbraio 2009, n. 2/E . La Circolare è tutt’altro che risolutiva e lascia esclusi molti Cittadini, pur disabili e pur in stato di bisogno.
Presentiamo, quindi, di seguito condizioni, modalità ed esclusioni relative al bonus, alla luce delle novità contenute nella nuova Circolare.

Il “Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza” è stato introdotto dal Decreto-legge 185/2008, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2.
L’Agenzia nella Circolare n. 2/2009 chiarisce, implicitamente ed esplicitamente, alcuni dubbi interpretativi sorti dalla lettura della norma e corregge le istruzioni impartite nel precedente Provvedimento del 5 dicembre 2008.

Componente con handicap
L’aspetto più rilevante riguarda i nuclei familiari in cui sia presente un “componente portatore di handicap”. Come noto il Decreto-legge 185/2008 prevede che, in questi casi, il bonus straordinario sia pari a 1000 euro e che il limite reddituale complessivo del nucleo sia elevato a 35.000 euro.

La Circolare precisa cosa significhi “componente portare con handicap”. Precedentemente si faceva riferimento al solo figlio con handicap, ora “Il riferimento generico ai “componenti” del nucleo familiare porta a ritenere che la norma in esame sia applicabile in tutti i casi in cui nel nucleo familiare sia presente il coniuge, un figlio o altro familiare del richiedente, portatori di handicap ai sensi dell’articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i quali ricorre la condizione di persona fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12 del Tuir.”

Quindi, il bonus – in presenza di un reddito massimo di 35.000 euro, è concesso anche nel caso il “componente con handicap” sia un familiare a carico fiscale diverso dal figlio.

La nuova definizione non comprende comunque il richiedente. Se il richiedente è persona con handicap – secondo l’Agenzia delle entrate – non va considerato ai fini del calcolo dei limiti di reddito.

Quale handicap?

Altro aspetto: quale grado di handicap va considerato? La Circolare 2/2009 si riferisce genericamente all’articolo 3 della Legge 104/1992, quindi senza precisare se debba esservi la connotazione di gravità. Tuttavia nelle istruzioni alla compilazione dei moduli di richiesta, l’Agenzia precisa che ci si riferisce all’art. 3 comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, cioè all’handicap con connotazione di gravità. Con Provvedimento del 12 febbraio 2009, l’Agenzia ha corretto le istruzioni alla compilazione dei modelli di richiesta, eliminando la condizione della “gravità”. Ora è sufficiente disporre del certificato di handicap (articolo 3, Legge 104/1992) per accedere al bonus.

Chi può richiedere il bonus?

Le istruzioni precisano che il bonus può essere richiesto, restando al di sotto di una certa soglia, da chi ha percepito redditi che rientrano nelle seguenti tipologie:

a) redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1 del TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi, DPR 917/1986);
b) redditi di pensione (art. 49, comma 2 del TUIR);
c) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente tra i quali, ad esempio:

  • compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro;
  • redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili;

d) redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1 lettere i) e l) del TUIR, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico, ossia:

  • redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
  • redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente;

e) redditi fondiari di cui all’art. 25 del TUIR, per un ammontare non superiore ad euro 2.500,00, solo se considerati cumulativamente con il reddito di lavoro dipendente e/o di pensione.

Non è chiaro se le persone titolari di sole provvidenze assistenziali per invalidità civili (pensione, assegno, indennità di accompagnamento o di frequenza) o di solo assegno sociale possano richiedere il bonus. Queste provvidenze, infatti, non rientrano in nessuno dei redditi elencati. Dalla lettura delle istruzioni alla compilazione dei moduli sembrerebbero, sorprendentemente, esclusi.

Esclusioni

Rimangono sicuramente esclusi dalla concessione del bonus:

  • i disabili unici componenti del nucleo familiare che abbiano un qualsiasi reddito da lavoro o assimilato;
  • i disabili unici componenti del nucleo familiare che siano titolari di pensione superiore ai 15.000 euro l’anno;
  • i lavoratori autonomi, indipendentemente dal reddito, dalla composizione del nucleo e dalla presenza di un familiare a carico con handicap.

Rimangono, inoltre, esclusi dalla concessione del bonus maggiorato a 1000 euro:

  • i disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che abbiano un qualsiasi reddito da pensione (non da invalidità civile) inferiore ai 15.000 euro l’anno (spettano loro 200 euro);
  • i contribuenti il cui figlio o familiare con handicap abbia percepito redditi superiori ai 2.840,51 euro (escluse pensioni e indennità per minorazioni civili);
  • i contribuenti nel cui nucleo la persona con handicap sia il richiedente stesso.

Dopo queste importanti precisazioni, riepiloghiamo, in parte riprendendo e in parte aggiornando quanto già esposto nella nostra nota precedente.

A quanto ammonta il bonus?

Il bonus è una misura straordinaria, quindi verrà erogato una volta sola. Inoltre è previsto un solo bonus per nucleo familiare. Inoltre non è concesso ai “single” a meno che non siano pensionati e con reddito da pensione.
Il valore del bonus una tantum è variabile a seconda dei redditi dell’intero nucleo e della composizione dello stesso.

  • 200 euro, per il nucleo con unico componente e reddito da pensione non superiore a 15 mila euro.
  • 300 euro, per il nucleo familiare di due persone e reddito non superiore a 17 mila euro.
  • 450 euro, per il nucleo familiare di tre persone e reddito non superiore a 17 mila euro.
  • 500 euro, per il nucleo familiare di quattro persone e reddito non superiore a 20 mila euro.
  • 600 euro , per il nucleo familiare di cinque persone e reddito non superiore a 20 mila euro.
  • 1.000 euro, per il nucleo familiare di oltre cinque persone e reddito non superiore a 22 mila euro.
  • 1.000 euro, per il nucleo familiare in cui vi siano familiari a carico del richiedente portatori di handicap ai sensi dell’art. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 35.000,00.

Come già detto la circolare dell’Agenzia delle entrate restringe di molto il concetto dell’handicap ai fini della concessione dei bonus, introducendo l’elemento della gravità.

Il bonus straordinario non sarà computato né ai fini fiscali né a quelli previdenziali e assistenziali. Nella sostanza non occorre riportarlo nella denuncia dei redditi.

Come si calcola il reddito?

La Legge n. 2/2009 e la Circolare 2/2009 precisano quali sono i redditi da tenere in considerazione per individuare il diritto al bonus e il suo ammontare.
Diversamente dalla Social Card, in questo caso non si fa riferimento all’ISEE (indicatore di situazione economica equivalente), ma alla mera somma dei redditi di tutto il nucleo familiare, cioè del richiedente e degli altri familiari. Più precisamente vanno sommati esclusivamente i seguenti redditi:

  • da lavoro dipendente e da pensione.
  • redditi assimilati a lavoro dipendente (es. contratti a progetto, lavori socialmente utili ecc.)
  • lavoro autonomo occasionale svolto da soggetti a carico di chi richiede il bonus o del coniuge non a carico (l’importo da indicare può essere desunto dalla relativa certificazione);
  • redditi fondiari ma soltanto se percepiti insieme agli altri redditi ammessi e, comunque, di importo non superiore a 2.500 euro.

L’Agenzia delle entrare, ampliando quanto espresso dal Legislatore, precisa però che i redditi sopra elencati vanno sommati al reddito derivante dal possesso di terreni e fabbricati compresa la rendita dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.

Dalla concessione del bonus sono esclusi i lavoratori autonomi, indipendentemente dal reddito, dalla composizione del nucleo e dalla presenza di un familiare a carico con handicap.

Non vengono, ovviamente, computate le provvidenze economiche per invalidità civile, cecità civile e sordomutismo che, come noto, sono escluse da imposizione IRPEF.

Quale nucleo familiare? 

Il nucleo familiare cui far riferimento è lo stesso previsto dall’articolo 12 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e cioè, oltre al richiedente: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati; altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi. Di tutte queste persone, vanno sommati tutti i relativi redditi complessivi e nel modulo va indicato il grado di parentela con il richiedente.

Redditi e nucleo di che anno? 

I richiedenti il bonus possono scegliere se riferirsi al reddito e alla composizione del nucleo familiare del 2007 o a quella del 2008.

Può essere un vantaggio nel caso in cui nell’anno precedente il nucleo fosse più numeroso e i redditi inferiori.

A seconda dell’anno prescelto, variano anche le scadenze di presentazione.

A chi presentare la richiesta? 

La domanda va redatta sui moduli predisposti dall’Agenzia delle Entrate. I tempi sono stati prorogati di un mese rispetto alle indicazioni precedenti. I moduli sono due:

  • il primo modulo è quello da usare se si presenta la domanda al sostituto d’imposta, cioè il datore di lavoro o l’ente pensionistico. Se si sceglie come anno di riferimento il 2007, il termine ultimo è il 28 febbraio 2009. È il 31 marzo 2009, se l’anno prescelto è il 2008.
  • il secondo modulo è quello da usare se si presenta la domanda direttamente all’Agenzia delle entrate. In questo caso la scadenza è il 30 aprile 2009, qualora ci si riferisca al reddito e alla composizione del nucleo nel 2007, e il 30 giugno nel caso si assuma a riferimento il 2008.

In entrambi i casi si può (è consigliabile) appoggiarsi ad un CAAF (Centro Autorizzato di assistenza fiscale).

La Legge e la circolare dell’Agenzia delle entrate non sono chiari sulle procedure che debbono seguire i titolari di sole provvidenze economiche assistenziali (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti e titolari di assegno sociale), visto che di fatto non esiste un sostituto d’imposta, ma un ente erogatore (INPS), oltre ai dubbi espressi più sopra.

Come avviene il pagamento?

Il pagamento del bonus è a cura del sostituto d’imposta (datore di lavoro, amministrazione pubblica, ente pensionistico).

Il sostituto d’imposta per pagare il bonus usa le ritenute e i contributi che abitualmente trattiene sugli stipendi o sulle pensioni e che nel mese successivo versa agli enti previdenziali.

Il decreto legge stabilisce che il sostituto d’imposta effettua i versamenti nei limiti della disponibilità di ritenute e contributi. Se finisce i fondi, non effettua il pagamento dei bonus. Paga in ordine di presentazione delle domande.
Comunica poi all’Agenzia delle Entrate i dati sui bonus versati e su quelli inevasi.

I pagamenti avvengono entro il 31 marzo 2009 per i lavoratori dipendenti ed entro il mese di marzo per i pensionati.
Chi rimane escluso può presentare una nuova domanda all’Agenzia delle Entrate, appoggiandosi eventualmente ad un CAAF (Centro autorizzato di assistenza fiscale), entro il 30 aprile, oppure far valere il beneficio in occasione della denuncia dei redditi del 2008.

Se il bonus non viene erogato attraverso il sostituto, la domanda va presentata all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno a meno che non si tratti di contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, nel qual caso la domanda va anticipata alla presentazione della denuncia stessa.

Anche in questo caso il Legislatore non ha precisato i tempi e le modalità di richiesta e di pagamento del bonus nel caso di invalidi o pensionati sociali titolari di sole prestazioni pensionistiche assistenziali, sempre che ne abbiano diritto.

Invalidità civile-facilitazioni e prestazioni economiche

Per invalidità civile si intende una condizione di salute che comporta una riduzione significativa delle capacità lavorative, motorie o psichiche.

Il cittadino che vuole richiedere il riconoscimento di un’invalidità civile deve chiedere di essere visitato dalla Commissione medica dell’AUSL di appartenenza. Il riconoscimento dell’invalidità civile permette di accedere ad alcune facilitazioni, tra cui, in alcuni casi, l’assegnazione di benefici economici. È disponibile una scheda che sintetizza tutte le facilitazioni che è possibile ottenere in base alla percentuale di invalidità civile.

Per ottenere quindi le prestazioni economiche descritte di seguito, occorre innanzitutto fare domanda presso gli sportelli CUP per una visita medica che permetta di accertare il proprio grado di invalidità. Si devono utilizzare gli appositi moduli prestampati in distribuzione presso gli sportelli (attenzione: ce n’è uno per i minorenni e uno per i maggiorenni).

L’AUSL è tenuta a convocare entro tre mesi l’interessato per l’accertamento sanitario; se l’invalido è impossibilitato a muoversi, si può richiedere una visita domiciliare (con certificato medico curante recarsi presso sede Commissione invalidi per concordare data).

L’accertamento è svolto da una apposita Commissione Medica, che emetterà un verbale in triplice copia: una andrà al richiedente, una rimarrà alla Commissione e la terza andrà all’Ufficio invalidi del Comune, che ha sede presso l’INPS.

Il responso della Commissione medica della Ausl è soggetto a convalida da parte della Commissione medica di verifica del Ministero della Economia e delle Finanze che ha 60 gg. di tempo per tale adempimento e che, se ritiene, può chiedere ulteriore documentazione o richiedere altra nuova visita.

A seconda del grado di invalidità accertato, si presenteranno diverse possibilità; in particolare, per ottenere pensioni o assegni è indispensabile una percentuale di invalidità non inferiore al 74%. Anche percentuali inferiori, tuttavia, consentono benefici come la possibilità di iscriversi al collocamento mirato o agevolazioni per protesi e riabilitazioni (si vedano le sezioni relative della guida).

Nei casi di invalidità permanenti o comunque molto gravi e irreversibili è in vigore una normativa che ha eliminato le visite di controllo per l’accertamento delle condizioni di disabilità. In questi casi, esaminata la documentazione sanitaria attestante che la situazione, l’INPS dispone l’esonero definitivo da ogni visita di controllo o di revisione della permanenza dello stato invalidante ed in tal senso verrà data comunicazione all’interessato.

Il Certificato di handicap

Da non confondere con l’accertamento di invalidità è l’accertamento di handicap, ossia di una situazione di svantaggio sociale che dipende dalla disabilità o menomazione e dal contesto sociale di riferimento in cui la persona vive, e che dà diritto ad alcune agevolazioni (art. 3 comma 1 legge 104/92).

Handicap grave (art. 3 comma 3 legge 104/92) è invece quello che porta la persona alla necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale; la certificazione di handicap grave è indispensabile, in particolare, per permessi e congedi lavorativi e per alcuni benefici economici.

La certificazione di handicap è del tutto indipendente da quella di invalidità civile, ma le modalità di presentazione della domanda e di accertamento sono analoghe (modulo da ritirare allo sportello CUP e convocazione da parte dell’USL), salvo che per l’integrazione della Commissione Medica con un operatore sociale ed un esperto del caso da esaminare. Mentre però l’invalidità si basa su criteri medico-legali (e su tabelle di riferimento ministeriali per le percentuali), l’handicap si basa su criteri medico-sociali.

Dal 1° gennaio 2003 le persone affette da Sindrome di down possono essere riconosciute persone handicappate “gravi” ai sensi dell’articolo 3 legge 104 (senza effettuare la prevista visita) presentando una certificazione, redatta anche dal medico curante, con allegato il “cariotipo”(mappa genetica) . Questa procedura riguarda solo ed unicamente la certificazione di handicap ai sensi della legge 104, rimangono operanti gli eventuali accertamenti riferiti alla invalidità civile.

Contro la mancata convocazione della Commissione Medica entro 90 giorni può essere presentata diffida all’Assessorato regionale competente, che deve fissare visita entro 270 giorni dalla presentazione della domanda; se questo non avviene, si possono adire le vie legali presso il giudice ordinario.

Procedure di ricorso

Contro i verbali emessi dalle Commissioni Mediche, a partire dal 2005, si può presentare ricorso soltanto al giudice ordinario. In caso di ricorso, è possibile farsi appoggiare da patronati sindacali o associazioni di categoria.

Chi ha ottenuto certificazione di handicap o invalidità può chiedere l’aggravamento, con domanda cui va allegato un certificato medico che indichi l’aggravamento o la presenza di nuove menomazioni. Le domande di aggravamento non sono prese in esame se sono pendenti ricorsi contro le decisioni delle commissioni di accertamento.

Procedure per ottenere i benefici economici

Una volta ottenuta la certificazione di invalidità, per dare corso alle provvidenze economiche cui si ha eventualmente diritto, occorre presentarsi all’Ufficio anagrafe del quartiere di residenza. Presso l’Ufficio occorre fornire i seguenti documenti:

  1. dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà (“dichiarazione di responsabilità” – modello 1) con dati anagrafici, elementi reddituali, eventuale stato di ricovero e dichiarazione di non fruire di analoghe indennità per cause di lavoro, guerra o servizio. Per i minori la dichiarazione deve essere redatta e firmata dal legale rappresentante. Per le persone interdette deve essere firmata dal tutore o dall’Amministratore di sostegno e corredata di copia dell’atto di nomina del Giudice;
  2. dichiarazione relativa alle modalità di accredito del pagamento (attenzione: i modelli per accredito in c/c bancario o postale sono disponibili allo sportello, ma devono essere prima compilati e firmati dalla banca o dall’ufficio postale), ed eventuale delega alla riscossione ad altra persona;
  3. fotocopia della carta di identità;
  4. per gli invalidi parziali (74% – 99%) tra 18 e 65 anni se uomini e tra 18 e 60 anni se donne, dichiarazione di non aver svolto attività lavorativa né di aver richiesto l’iscrizione al collocamento ordinario nel periodo tra la domanda di invalidità e l’iscrizione al collocamento mirato per disabili, nonché dichiarazione di iscrizione alle liste del collocamento mirato con relativa decorrenza (modello 2); Per gli studenti tale dichiarazione può essere sostituita da una autocertificazione attestante la frequenza di un corso di studi (modello 1);
  5. per i minori che richiedono indennità di frequenza, dichiarazione del legale rappresentante con precisa indicazione della frequenza continua o periodica di centri ambulatoriali, diurni o scuole pubbliche o convenzionate (modello 1). La dichiarazione va rinnovata di anno in anno per mantenere l’indennità. Una recente sentenza della Corte costituzionale concede questa provvidenza anche ai minori di anni tre frequentanti l’asilo nido;
  6. per i cittadini extracomunitari, copia autenticata della carta di soggiorno.

Le procedure per queste pratiche sono piuttosto complesse, per cui si consiglia di muoversi per tempo.

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