Normativa dell'Emilia Romagna
Delibera regionale sui presidi identificati per la prevenzione, sorveglianza, diagnosi, terapia delle Malattie Rare (02/02/2004 n. 160)
Legge regionale 21 agosto 97 n 29 Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili
LEGGE REGIONALE 21 agosto 1997, n. 29#LR-ER-1
997-29#
NORME E PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LE OPPORTUNITÀ DI VITA AUTONOMA E L’INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 12 marzo 2003 n. 2
Titolo I
FINALITÀ
Art. 1
Finalità
1. Nell’ambito dei compiti di cui all’art. 39 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, ed in particolare di quanto disposto
alla lettera g) del comma 2, la Regione Emilia-Romagna favorisce la vita di relazione e l’integrazione sociale delle
persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, residenti nel territorio regionale, attraverso un potenziamento
ed una maggiore personalizzazione degli interventi finalizzati a migliorare le opportunità di vita indipendente.
Art. 2
Interventi
1. Gli obiettivi di cui all’art. 1 sono perseguiti mediante:
a) la promozione di attività di sensibilizzazione ed informazione, per rimuovere gli ostacoli di ordine culturale che
possono impedire l’integrazione sociale delle persone disabili;
b) il coordinamento delle attività di informazione e di consulenza sulle tematiche delle disabilità, sul superamento
delle barriere e sugli ausili;
c) il sostegno all’istituzione del servizio di aiuto personale;
d) la promozione di interventi atti a favorire la mobilità individuale e l’autonomia personale mediante contributi
finanziari per l’acquisto di ausili ed attrezzature e per l’adattamento dei mezzi di locomozione privati, nonché
favorendo il miglioramento dell’accessibilità dei servizi di interesse pubblico e privato e degli spazi aperti al
pubblico;
e) l’istituzione della Consulta regionale per i problemi dei disabili e la promozione di iniziative per favorire la
partecipazione.
Titolo II
SERVIZIODI AIUTO PERSONALE
Art. 3
Definizione
1. Il presente titolo detta norme per l’istituzione del servizio di aiuto personale, così come definito dall’art. 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
2. La Giunta regionale definisce con propria direttiva, sentite la competente Commissione consiliare e la Consulta,
di cui al successivo art. 12, i criteri generali di accesso e di fruizione del servizio di aiuto personale, nonché i
requisiti minimi dei corsi di formazione specifica per coloro che prestano la loro opera all’interno del servizio.
3. Il servizio di aiuto personale si realizza attraverso interventi di appoggio per le esigenze di socializzazione e di
indipendenza dei cittadini in temporanea o permanente limitazione dell’autonomia personale e si effettua, in via
prioritaria, avvalendosi di prestazioni volontarie.
4. Il servizio di aiuto personale non è sostitutivo delle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie previste
dalla programmazione nazionale e regionale ed è integrato e coordinato con i servizi esistenti sul territorio.
5. Al fine di incentivare l’avvio del servizio di aiuto personale la Giunta regionale concede contributi, secondo le
modalità previste al comma 6 del successivo art. 6, ai Comuni, alle Comunità montane e alle Aziende USL che
istituiscono il servizio entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
Destinatari
1. Gli interventi di cui al presente titolo sono rivolti ai portatori di disabilità che si trovano in situazione di grave
limitazione dell’autonomia personale. Sono escluse le disabilità derivanti da patologie strettamente connesse ai
processi di invecchiamento.
Art. 5
Ambiti di intervento
1. Il servizio di aiuto personale, che comprende anche l’interpretariato per i non udenti, è volto a facilitare
l’autosufficienza e l’integrazione sociale delle persone disabili ed è indirizzato prevalentemente ai seguenti ambiti:
a) mobilità, comunicazione ed integrazione sociale nell’ambiente;
b) sostegno aggiuntivo per lo studio, la formazione professionale e l’autonomia cognitiva;
c) accessibilità ai servizi individuali ed all’esercizio dei diritti di cittadinanza;
d) vita di relazione e rapporti interpersonali;
e) ricreazione, cultura, sport e turismo;
f) bisogni connessi alla realizzazione del personale progetto di vita e di lavoro.
Art. 6
Istituzione e modalità organizzative
1. Il servizio di aiuto personale è istituito dai Comuni, singoli o associati, dalle Comunità montane e dalle Aziende
USL, e può essere gestito direttamente o mediante convenzione con cooperative sociali, organizzazioni di
volontariato ed associazioni, iscritte negli appositi albi regionali, ed enti morali articolati a livello regionale.
2. Le convenzioni devono altresì definire le modalità di coordinamento tra gli interventi di cui al presente titolo e la rete dei servizi socio-sanitari, educativi e sportivi esistenti sul territorio.
3. Il servizio di aiuto personale formula un elenco delle risorse volontarie e professionali disponibili,
promuovendone la conoscenza presso i disabili. Favorisce, altresì, l’incontro fra i richiedenti e coloro che prestano il servizio, verificando, a richiesta, l’andamento del rapporto.
4. Gli interventi di aiuto personale sono svolti prevalentemente con l’apporto:
a) di coloro che svolgono servizio civile, avendo ottenuto il riconoscimento dell’obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente;
b) delle persone di età superiore ai 18 anni che richiedano di prestare attività volontarie di aiuto personale;
c) delle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui all’art. 2 della legge regionale 2 settembre 1996 n.
37, dei soci volontari di cooperative sociali, di associazioni ed enti morali articolati a livello regionale.
5. Coloro che prestano attività di aiuto personale debbono avere, o deve essere loro fornita, una adeguata
formazione specifica in ragione delle disponibilità dichiarate.
6. La Giunta regionale stabilisce le priorità e le modalità per la concessione dei contributi in riferimento agli oneri di avvio, alle esigenze di formazione e di progettualità del servizio di aiuto personale.
Art. 7
Interpreti della lingua dei segni
1. Rientra nelle finalità del servizio di aiuto personale, in conformità a quanto indicato all’art. 9 della legge 5
febbraio 1992 n. 104, anche il servizio di interpretariato della lingua dei segni italiana, nonché il sostegno ad altre modalità di comunicazione, per favorire le opportunità di integrazione sociale delle persone con grave difficoltà di linguaggio connessa a deficienza uditiva.
2. Ai fini di cui al comma 1, le Province redigono l’elenco degli interpreti della lingua dei segni italiana. Tale elenco deve essere trasmesso ai servizi di aiuto personale presenti nel territorio regionale.
3. La Giunta regionale, sentita la Consulta, di cui al successivo art. 12, definisce i requisiti per l’iscrizione all’elenco, nonché le condizioni di accesso e le modalità di fruizione del servizio.
4. Il personale abilitato ad offrire i servizi di aiuto personale con modalità di comunicazione diverse dalla lingua dei segni è individuato presso il servizio, in accordo con i richiedenti.
Titolo III
INTERVENTIA SOSTEGNO DELL’AUTONOMIA
Art. 8
Finalità e destinatari
1. La Regione favorisce l’uguaglianza di opportunità, la permanenza nel proprio ambiente di vita e la maggiore
autonomia possibile delle persone con disabilità tali da assumere la connotazione di gravità di cui al comma 3
dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione sostiene interventi, non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti, rivolti alla dotazione di ausili per la mobilità e l’autonomia, per la gestione dell’ambiente domestico e delle comunicazioni, intese sia dal punto di vista tecnico sia da quello relazionale.
3. Gli interventi sono ammessi a finanziamento sulla base di un progetto personalizzato predisposto dai
competenti servizi pubblici, sociali e sanitari, su richiesta ed in accordo con i cittadini interessati.
Art. 9
Acquisto e adattamento di veicoli privati
(sostituito comma 1 da art. 60 da art. 60 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)
1. La Regione concede contributi sulla spesa sostenuta per l’acquisto o l’adattamento di veicoli ad uso privato, utilizzati per la mobilità di cittadini gravemente disabili.
2. Qualora il destinatario dell’intervento non sia il titolare del veicolo, il contributo potrà essere erogato a favore di soggetti che abbiano con il destinatario legami di parentela o di convivenza.
3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di accesso ai contributi che non possono comunque essere
superiori al quindici per cento in caso di acquisto ed al cinquanta per cento in caso di adattamento, rispetto alla
spesa ritenuta ammissibile.
4. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B e C speciali, con incapacità motorie permanenti, la
Regione concede contributi per la modifica degli strumenti di guida, con i medesimi criteri e modalità previsti al
comma 1 dell’art. 27 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Art. 10
Interventi per la permanenza nella propria abitazione
1. La Regione, al fine di limitare le situazioni di dipendenza assistenziale e per favorire l’autonomia, la gestione e la permanenza nel proprio ambiente di vita, concede contributi finalizzati alla dotazione:
a) di strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo dell’ambiente domestico e lo svolgimento delle
attività quotidiane;
b) di ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria
abitazione;
c) di attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nel
proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di tali attività in sedi esterne.
2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di accesso ai contributi che non possono comunque essere
superiori al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.
3. La Regione è autorizzata ad anticipare od integrare i finanziamenti dei contributi di cui all’art. 10 della legge 9
gennaio 1989 n. 13, per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione di
barriere architettoniche in edifici già esistenti adibiti ad abitazioni private. I contributi sono concessi ed erogati con le procedure e le modalità indicate negli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge n. 13 del 1989.
Titolo IV
SENSIBILIZZAZIONE CULTURALE, INFORMAZIONE
E PARTECIPAZIONE
Art. 11
Sensibilizzazione culturale, documentazione e consulenza
1. La Giunta regionale promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione culturale ed informazione e coordina,
direttamente o attraverso convenzione, le attività di documentazione e di consulenza nell’area della disabilità,
mediante:
a) l’organizzazione o il sostegno a campagne di informazione e di educazione volte al superamento degli ostacoli di ordine culturale all’integrazione delle persone disabili, all’abbattimento delle barriere ed alla conoscenza
dell’offerta dei servizi presenti sul territorio, in collaborazione con le istituzioni pubbliche, le autonomie locali, le
organizzazioni del volontariato, le associazioni e gli enti morali;
b) la catalogazione delle disposizioni legislative e amministrative di settore, anche avvalendosi di tecnologie che ne facilitino l’accesso e la consultazione da parte dei soggetti interessati;
c) la promozione di specifiche iniziative di aggiornamento e di formazione;
d) il supporto e la messa in rete di servizi a cui fare riferimento per la valutazione sugli ausili, sui presidi e sulle
tecnologie più idonei a favorire l’autonomia;
e) la documentazione e la promozione di studi, ricerche e progetti, anche in collaborazione con gli ordini e le
associazione professionali competenti, relativi al superamento delle barriere, al fine di individuare soluzioni atte a
migliorare l’accessibilità e la fruibilità degli edifici, dei percorsi e dei mezzi di trasporto da parte delle persone
disabili;
f) la presentazione al Consiglio regionale di una relazione annuale sullo stato di attuazione delle politiche a favore delle persone disabili.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale, in via prioritaria,
dell’apporto e della collaborazione della rete dei Centri Documentazione Handicap, degli Enti pubblici, delle
Università e di ogni altro ente, istituzione, associazione di natura pubblica o privata competente in materia.
Art. 12
Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili
1. Al fine di consentire la consultazione permanente e la partecipazione, è istituita la Consulta regionale per le
politiche a favore delle persone disabili.
2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, ed è composta:
a) dal Presidente della Giunta regionale o dall’Assessore competente in materia di politiche sociali e familiari, suo
delegato, con funzioni di presidente;
b) da un rappresentante indicato da ognuna delle associazioni e degli enti morali rappresentanti i disabili, aventi
articolazione a livello regionale, che ne facciano richiesta;
c) da un rappresentante delle Aziende USL, individuato tra i direttori generali delle stesse;
d) da un rappresentante delle Autonomie locali.
3. La Consulta è integrata su richiesta del Presidente, secondo le materie oggetto delle singole sedute, da:
a) un rappresentante delle cooperative sociali di inserimento lavorativo, di cui alla lettera b) del comma 4 dell’art. 2 della L.R. 4 febbraio 1994 n. 7, designato dalle associazioni cooperative più rappresentative a livello regionale;
b) un rappresentante della Sovrintendenza scolastica per l’Emilia-Romagna;
c) un rappresentante dell’Agenzia regionale per l’impiego;
d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale;
e) un rappresentante delle principali organizzazioni regionali degli imprenditori.
4. La Consulta è integrata, altresì, su richiesta del Presidente, dagli Assessori regionali competenti per le materie
oggetto di convocazione.
5. La Consulta regionale ha il compito di:
a) esprimere pareri e valutazioni sui programmi e le politiche regionali per i problemi della disabilità, nonché sugli
atti relativi alla stessa materia, nei casi previsti dalla legislazione vigente e ogni qualvolta richiesto dai competenti organi o dalla Consulta stessa;
b) proporre modifiche ed adeguamenti della normativa;
c) promuovere indagini, ricerche, studi ed iniziative di interesse regionale finalizzati ad una sempre maggiore
qualificazione ed integrazione degli interventi nei confronti dei disabili.
6. Alle riunioni della Consulta sono invitati i consiglieri componenti la Commissione sicurezza sociale ed
eventualmente, su richiesta del Presidente, esperti nelle materie oggetto di convocazione.
7. La Consulta si dota di un proprio regolamento di funzionamento e si avvale di un collaboratore regionale, di
qualifica funzionale non inferiore al 7° livello, che funge da segretario.
8. La Consulta ha durata triennale e la partecipazione alla stessa è a titolo gratuito, salvo gli eventuali rimborsi per spese vive, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 18 marzo 1985 n. 8 e successive modificazioni.
Titolo V
DISPOSIZIONIFINALIE TRANSITORIE
Art. 13
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l’istituzione di appositi
capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di
approvazione della legge di bilancio, a norma di quanto disposto al comma primo dell’art. 11 della L.R. 6 luglio
1977 n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 14
Abrogazione
1. È abrogata la L.R. 29 luglio 1991 n. 21.
Art. 15
Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione della presente legge, i contributi di cui al comma 4 dell’art. 9 vengono concessi con le medesime modalità anche ai cittadini che abbiano presentato domanda, ai sensi del comma 1 dell’art. 27 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, successivamente al 1° gennaio 1996 e fino all’entrata in vigore.
Servizi, contributi e opportunità per le persone disabili e gli anziani: mobilità privata e bollo auto (LR 29/97)
Servizi, contributi e opportunità per le persone disabili e gli anziani:
mobilità privata e bollo auto (LR 29/97)
principali benefici previsti per la mobilità privata di anziani e disabili sono:
- Le agevolazioni fiscali previste dalla normativa statale per l’acquisto o l’adattamento di veicoli;
- L’esenzione dal pagamento del bollo auto;
- I contributi regionali previsti dalla LR 29/97 per l’acquisto o l’adattamento di un autoveicolo privato (articolo 9);
- Il contrassegno invalidi.
1) AGEVOLAZIONI FISCALI PER VEICOLI PRIVATI
Acquisto ed allestimento del veicolo
Per l’acquisto e l’allestimento dell’autoveicolo nuovo ed usato sono previste le seguenti agevolazioni fiscali:
- Iva al 4% (per cilindrate fino a 2000cc, a benzina e a 2800 cc, a diesel);
- Detrazione IRPEF (19% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di € 18.075,99 per l’acquisto e l’eventuale adattamento);
- Esenzione delle imposte di trascrizione, anche sulla registrazione dei passaggi di proprietà;
Per quali veicoli sono previste le agevolazioni:
- Motocarrozzette;
- Autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per il trasporto specifico del disabile;
- Autocaravan (solo per la detrazione Irpef del 19%);
- non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar” che possono essere condotte senza patente.
Come devono essere adattati i veicoli ai fini delle agevolazioni:
- Con modifiche dei comandi di guida, compreso il cambio automatico (o frizione automatica); purché prescritti dalla Commissione Medica Locale per l’accertamento dell’idoneità alla guida; prima di procedere all’acquisto e/o alle modifiche del veicolo è quindi necessario possedere il certificato medico rilasciato dalla Commissione Medica o la patente di guida speciale.
- Con allestimenti per facilitare l’accesso ed il trasporto (ad es. sedili girevoli, sollevatori, ecc.)
Beneficiari delle agevolazioni
Il veicolo adattato deve essere intestato alla persona interessata; se però questi è fiscalmente a carico di un familiare, il veicolo deve essere intestato al familiare.
Per usufruire delle agevolazioni è necessario possedere una certificazione che attesti “le ridotte o impedite capacità motorie” (la natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica della ASL o anche da parte di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità)
Coloro che si trovano nelle condizioni di handicap grave (art. 3 comma 3 della legge 104/92) psichico, sensoriale o motorio, possono usufruire delle agevolazioni, anche per l’acquisto di autoveicoli non adattati. Per non vedenti e sordomuti, è sufficiente il certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una commissione medica pubblica.
Per saperne di più è possibile consultare le pagine del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure contattare gli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.
Informazioni e chiarimenti possono essere richieste ai Servizi sociali dei Comuni.
2) ESENZIONE PAGAMENTO BOLLO AUTO
L’esenzione della tassa automobilistica, che si applica sia ai veicoli condotti da persone disabili sia a quelli utilizzati per l’accompagnamento dei disabili stessi, spetta alla persona con handicap/invalida intestataria del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico. L’esenzione è concessa per un solo autoveicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.
Si ha diritto all’esenzione anche in presenza di un veicolo non adattato, ed indipendentemente dal tipo di disabilità, purché si sia in possesso del certificato di gravità dell’handicap (articolo 3 comma 3 della legge 104/92) o in alternativa del certificato attestante il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento rilasciati dalla Commissione sanitaria presente in ogni Azienda USL.
Nel caso in cui il veicolo sia dotato di adattamento tecnico sia relativo ai comandi di guida, sia solo alla carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo per mettere il disabile in condizione di accedervi, è sufficiente la certificazione che attesti lo stato di handicap o di invalidità e l’affezione da patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
Le richieste devono essere presentate presso gli Uffici Provinciali ACI o presso le Delegazioni ACI , che forniscono anche consulenza e assistenza nella preparazione della documentazione necessaria.
Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’ACI.
3) CONTRIBUTI REGIONALI PER L’ACQUISTO E L’ADATTAMENTO DI AUTOVEICOLI PRIVATI
L’articolo 9 della Legge regionale 29/97 prevede contributi a favore delle persone disabili per l’acquisto o l’adattamento di autoveicoli privati.
Il termine per la presentazione delle domande è il 1° marzo di ogni anno per spese effettuate nel corso dell’anno precedente. La richiesta può essere presentata presso il Comune di residenza o altro Ente a tal fine delegato.
Per approfondimenti, per consultare la normativa e scaricare la modulistica, consultare il portale Emilia Romagna Sociale.
4) IL CONTRASSEGNO INVALIDI
Il contrassegno invalidi: o “contrassegno arancione” consente ai veicoli utilizzati dalle “persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” o da non vedenti di circolare in zone a traffico limitato o di parcheggiare negli spazi appositi riservati.
Per il rilascio l’interessato deve rivolgersi alla propria Azienda Usl e farsi rilasciare dall’ufficio medico legale la certificazione medica che attesti che il richiedente ha una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o è non vedente.
È necessario presentare una richiesta al Sindaco del Comune di residenza per il rilascio del contrassegno allegando il certificato ottenuto dalla Azienda Usl.
Il contrassegno ha validità quinquennale ed è rinnovabile presentando un certificato del proprio medico di base che confermi la persistenza delle condizioni sanitarie per le quali è stato rilasciato. Il contrassegno, il cui facsimile è approvato dal “Regolamento al Codice della Strada”, è uguale (e quindi valido) in tutta Italia. E’ concesso a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo.
Il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo.
Le tariffe di trasporto pubblico agevolato per anziani e disabili
La Regione Emilia-Romagna e i Comuni favoriscono la mobilità e l’utilizzo dei trasporti pubblici locali (Autobus e Ferrovie regionali), mettendo a disposizione delle persone anziane e dei disabili, abbonamenti annuali agevolati che è possibile acquistare presso le Aziende locali di trasporto presenti nei Comuni della Regione.
Gli abbonamenti agevolati, possono riguardare un percorso urbano, extraurbano o cumulativo (urbano + extraurbano) e sono venduti dall’Azienda di trasporto territorialmente competente a prezzi differenti in base al reddito della persona anziana o disabile.
Per ottenere l’abbonamento occorre rientrare nei limiti di reddito previsti dalla normativa regionale e, nel caso dei disabili, occorre anche documentare con un certificato la propria appartenenza ad una delle categorie sotto elencate (Delibera di Giunta 221 del 2005, con le disposizioni per il periodo 2005-2007).
Chi ha diritto agli abbonamenti agevolati ?
Disabili:
a. Invalidi civili o per cause di lavoro con invalidità permanente riconosciuta al 100%;
b. Ciechi totali e sordomuti anche se di età inferiore a 18 anni;
c. Ciechi con residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi, raggiungibile con la correzione di lenti;
d. Mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi civili per cause di guerra) e di servizio con invalidità fisica ascrivibile alla 1° categoria compresi gli invalidi di 1° categoria con assegni aggiuntivi di natura assistenziale;
e. Mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi civili per cause di guerra) o per servizio per una menomazione dell’integrità fisica ascrivibile alla categoria dalla 2^ alla 5^ della tabella A) allegata alla Legge 18 marzo 1968, n. 313;
f. Invalidi minori di 18 anni riconosciuti dalla Commissione medica competente come aventi diritto alla indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80, o alla indennità di frequenza di cui alla legge n.289/90;
g. Portatori di “pace-maker” ed emodializzati, sempre che muniti di certificazione medica probante rilasciata da struttura sanitaria pubblica, in quanto assimilabili alla categoria di invalidi di cui alla lettera a) suddetta;
h. Cittadini affetti da disturbi psichici gravi ed in carico ai SIMAP – Servizio di Igiene Mentale ed Assistenza Psichiatrica – muniti di apposito certificato medico rilasciato dal medesimo SIMAP attestante espressamente la gravità della patologia predetta nel rispetto dello spirito della legge 13 maggio 1978, n. 180;
i. Persone nella situazione di handicap grave di cui all’art.3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n.104 accertata ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge;
j. Mutilati ed invalidi per cause di lavoro con invalidità permanente riconosciuta superiore al 50%;
k. Invalidi civili ai quali sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore ai 2/3.
Altre categorie:
l. Cittadini insigniti del cavalierato dell’Ordine di Vittorio Veneto e vedove di caduti in guerra;
m. Ex deportati nei campi di sterminio nazisti (KZ) o perseguitati per motivi politici, religiosi o razziali;
Anziani:
n. Persone di età non inferiore a 58 anni per le donne ed a 63 anni per gli uomini che non vivono sole con un reddito personale imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore a 11.000 euro e, in caso di persona coniugata e non legalmente separata, con un reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF cumulato con quello del coniuge pari o inferiore 22.000 euro;
o. Persone di età non inferiore a 58 anni per le donne e 63 anni per gli uomini che vivono sole con un reddito personale complessivo imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore a 13.200 euro e, in caso di persona coniugata e non legalmente separata, con un reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF cumulato con quello del coniuge pari o inferiore 22.000 euro.
Per quello che riguarda il trasporto ferroviario, gli interessati debbono rivolgersi direttamente alle biglietterie con la certificazione che documenta il livello di disabilità.
Carburante: il servizio per gli invalidi dal benzinaio
Per accedere al servizio “Self-service post pay” la persona disabile deve esibire in modo visibile sul proprio veicolo il contrassegno invalidi – rilasciato dal Comune di residenza e già in possesso della maggior parte degli automobilisti diversamente abili.
Il contrassegno invalidi: o “contrassegno arancione” consente ai veicoli utilizzati dalle “persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” o da non vedenti di circolare in zone a traffico limitato o di parcheggiare negli spazi appositi riservati.
Per il rilascio l’interessato deve rivolgersi alla propria Az.Usl e farsi rilasciare dall’ufficio medico legale la certificazione medica che attesti che il richiedente ha una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o è non vedente.
È necessario presentare una richiesta al Sindaco del Comune di residenza per il rilascio del contrassegno allegando il certificato ottenuto dalla Az.Usl.
Il contrassegno ha validità quinquennale ed è rinnovabile presentando un certificato del proprio medico di base che confermi la persistenza delle condizioni sanitarie per le quali è stato rilasciato. Il contrassegno, il cui facsimile è approvato dal “Regolamento al Codice della Strada”, è uguale (e quindi valido) in tutta Italia. È concesso a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo.
Il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo (qualsiasi esso sia).
Il servizio di rifornimento “assistito” è disponibile presso i distributori di carburante che aderiscono all´iniziativa, riconoscibili da un apposito logo recante la scritta: SERVIZIO “SELF-SERVICE POST PAY” ASSISTITO PER PERSONE DISABILI MUNITE DI CONTRASSEGNO.
Alla data del 24 settembre 2004, il servizio è disponibile in oltre 190 distributori di carburante sul territorio regionale. Per conoscere i gestori che hanno aderito all´iniziativa è possibile consultare l’elenco attraverso il link in fondo alla pagina.
I Gestori di distributori di carburante che desiderano aderire all´iniziativa possono inviare una semplice richiesta al seguente indirizzo:
Regione Emilia-Romagna
Assessorato Politiche sociali. Immigrazione.
Progetto giovani. Cooperazione Internazionale.
AREA ANZIANI E DISABILI
Viale Aldo Moro 21 – 40127 – Bologna
Mail: lmazza@regione.emilia-romgana.it – bschiavon@regione.emilia-romagna.it
MOBILITA' - Le tariffe di trasporto pubblico agevolato per anziani e disabili
Le tariffe di trasporto pubblico agevolato per anziani e disabili
La Regione Emilia-Romagna e i Comuni favoriscono la mobilità e l’utilizzo dei trasporti pubblici locali (Autobus e Ferrovie regionali), mettendo a disposizione delle persone anziane e dei disabili, abbonamenti annuali agevolati che è possibile acquistare presso le Aziende locali di trasporto presenti nei Comuni della Regione.
Gli abbonamenti agevolati, possono riguardare un percorso urbano, extraurbano o cumulativo (urbano + extraurbano) e sono venduti dall’Azienda di trasporto territorialmente competente a prezzi differenti in base al reddito della persona anziana o disabile.
Per ottenere l’abbonamento occorre rientrare nei limiti di reddito previsti dalla normativa regionale e, nel caso dei disabili, occorre anche documentare con un certificato la propria appartenenza ad una delle categorie sotto elencate (Delibera di Giunta 221 del 2005, con le disposizioni per il periodo 2005-2007).
Chi ha diritto agli abbonamenti agevolati ?
Disabili:
a. Invalidi civili o per cause di lavoro con invalidità permanente riconosciuta al 100%;
b. Ciechi totali e sordomuti anche se di età inferiore a 18 anni;
c. Ciechi con residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi, raggiungibile con la correzione di lenti;
d. Mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi civili per cause di guerra) e di servizio con invalidità fisica ascrivibile alla 1° categoria compresi gli invalidi di 1° categoria con assegni aggiuntivi di natura assistenziale;
e. Mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi civili per cause di guerra) o per servizio per una menomazione dell’integrità fisica ascrivibile alla categoria dalla 2^ alla 5^ della tabella A) allegata alla Legge 18 marzo 1968, n. 313;
f. Invalidi minori di 18 anni riconosciuti dalla Commissione medica competente come aventi diritto alla indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80, o alla indennità di frequenza di cui alla legge n.289/90;
g. Portatori di “pace-maker” ed emodializzati, sempre che muniti di certificazione medica probante rilasciata da struttura sanitaria pubblica, in quanto assimilabili alla categoria di invalidi di cui alla lettera a) suddetta;
h. Cittadini affetti da disturbi psichici gravi ed in carico ai SIMAP – Servizio di Igiene Mentale ed Assistenza Psichiatrica – muniti di apposito certificato medico rilasciato dal medesimo SIMAP attestante espressamente la gravità della patologia predetta nel rispetto dello spirito della legge 13 maggio 1978, n. 180;
i. Persone nella situazione di handicap grave di cui all’art.3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n.104 accertata ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge;
j. Mutilati ed invalidi per cause di lavoro con invalidità permanente riconosciuta superiore al 50%;
k. Invalidi civili ai quali sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore ai 2/3.
Altre categorie:
l. Cittadini insigniti del cavalierato dell’Ordine di Vittorio Veneto e vedove di caduti in guerra;
m. Ex deportati nei campi di sterminio nazisti (KZ) o perseguitati per motivi politici, religiosi o razziali;
Anziani:
n. Persone di età non inferiore a 58 anni per le donne ed a 63 anni per gli uomini che non vivono sole con un reddito personale imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore a 11.000 euro e, in caso di persona coniugata e non legalmente separata, con un reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF cumulato con quello del coniuge pari o inferiore 22.000 euro;
o. Persone di età non inferiore a 58 anni per le donne e 63 anni per gli uomini che vivono sole con un reddito personale complessivo imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore a 13.200 euro e, in caso di persona coniugata e non legalmente separata, con un reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF cumulato con quello del coniuge pari o inferiore 22.000 euro.
Per quello che riguarda il trasporto ferroviario, gli interessati debbono rivolgersi direttamente alle biglietterie con la certificazione che documenta il livello di disabilità.
MOBILITA' - Carburante: il servizio per gli invalidi dal benzinaio
Carburante: il servizio per gli invalidi dal benzinaio
Per accedere al servizio “Self-service post pay” la persona disabile deve esibire in modo visibile sul proprio veicolo il contrassegno invalidi – rilasciato dal Comune di residenza e già in possesso della maggior parte degli automobilisti diversamente abili.
Il contrassegno invalidi: o “contrassegno arancione” consente ai veicoli utilizzati dalle “persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” o da non vedenti di circolare in zone a traffico limitato o di parcheggiare negli spazi appositi riservati.
Per il rilascio l’interessato deve rivolgersi alla propria Az.Usl e farsi rilasciare dall’ufficio medico legale la certificazione medica che attesti che il richiedente ha una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o è non vedente.
È necessario presentare una richiesta al Sindaco del Comune di residenza per il rilascio del contrassegno allegando il certificato ottenuto dalla Az.Usl.
Il contrassegno ha validità quinquennale ed è rinnovabile presentando un certificato del proprio medico di base che confermi la persistenza delle condizioni sanitarie per le quali è stato rilasciato. Il contrassegno, il cui facsimile è approvato dal “Regolamento al Codice della Strada”, è uguale (e quindi valido) in tutta Italia. È concesso a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo.
Il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo (qualsiasi esso sia).
Il servizio di rifornimento “assistito” è disponibile presso i distributori di carburante che aderiscono all´iniziativa, riconoscibili da un apposito logo recante la scritta: SERVIZIO “SELF-SERVICE POST PAY” ASSISTITO PER PERSONE DISABILI MUNITE DI CONTRASSEGNO.
Alla data del 24 settembre 2004, il servizio è disponibile in oltre 190 distributori di carburante sul territorio regionale. Per conoscere i gestori che hanno aderito all´iniziativa è possibile consultare l’elenco attraverso il link in fondo alla pagina.
I Gestori di distributori di carburante che desiderano aderire all´iniziativa possono inviare una semplice richiesta al seguente indirizzo:
Regione Emilia-Romagna
Assessorato Politiche sociali. Immigrazione.
Progetto giovani. Cooperazione Internazionale.
AREA ANZIANI E DISABILI
Viale Aldo Moro 21 – 40127 – Bologna
Mail: lmazza@regione.emilia-romgana.it – bschiavon@regione.emilia-romagna.it